Scuola, la legge sui drug test per gli insegnanti «può essere applicata»
«Non è necessaria, come giustamente dichiarato dal sottosegretario Giovanardi, quindi una nuova normativa nel vero senso della parola ma si può applicare quella già in atto»
ROMA - La legge sui test antidroga agli insegnanti della scuola esiste e può essere applicata: lo dice un comunicato del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio. «In relazione alla possibilità di eseguire drug test, accertamenti tossicologi negli insegnanti sospettati di far uso di sostanze stupefacenti e che quindi possono avere condizioni di salute pericolose sia per se stessi che per terze persone, come nel caso dell'insegnante di Firenze che è stata trovata nei bagni della scuola in condizioni di salute precarie dopo aver assunto eroina, è chiaro che esiste la possibilità di far valutare le condizioni di salute del lavoratore, da parte del datore di lavoro ( in questo caso dirigente scolastico) già sulla legge esistente» afferma il comunicato.
Ha ragione Giovanardi - «Non è necessaria, come giustamente dichiarato dal sottosegretario Giovanardi, quindi una nuova normativa nel vero senso della parola ma si può applicare quella già in atto. Nei prossimi mesi sarà possibile inoltre utilizzare un ulteriore provvedimento (atto di intesa stato regioni attualmente in preparazione) dove tale categoria verrà inserita. Per quanto riguarda la normativa esistente nello specifico l' art. 41 comma 1 del D. L. 81/08 definisce la possibilità di analizzare i lavoratori compresi gli insegnati per l'assunzione di sostanze alcoliche, tramite il medico competente».
Inoltre, «Nel caso in cui vi sia l'impossibilità di eseguire accertamenti tossicologici delle sostanze stupefacenti (in base alla art. 5 Statuto dei lavoratori che ne potrebbe fare divieto) il datore di lavoro ha comunque la possibilità di attivarsi in quanto può rivolgersi alla struttura sanitaria pubblica (ASL) e richiedere gli accertamenti del caso anche per il problema dell'assunzione delle sostanze stupefacenti. Si aggiunge inoltre che l 'art 18 comma 1 lettera c del D.L. 81/08 nella distribuzione dei compiti al lavoratore il datore di lavoro deve tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza e e quindi in questo caso sarebbe possibile eseguire gli accertamenti tossicologici».
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