28 marzo 2024
Aggiornato 14:00
Consumatori | Trasporto aereo

Uragano Irene: quali diritti per i passeggeri?

Rimborsi, riprotezioni, assistenza e informazione: Confconsumatori spiega i diritti ai quali i passeggeri non devono rinunciare

PARMA - L'uragano Irene che sta colpendo gli Stati Uniti ha comportato e sta comportando la cancellazione di moltissimi voli, sia in partenza che in arrivo.
Per i cittadini italiani che dovevano recarsi in America o che devono rientrare é bene chiarire che può applicarsi il regolamento comunitario n. 261/2004 ai voli in partenza da un aeroporto comunitario, qualunque sia la nazionalità del vettore, e a quelli in partenza da un aeroporto situato in un Paese terzo, con destinazione comunitaria, se il vettore è comunitario. E si applica anche ai voli charter e low cost.

Fatta questa precisazione é bene chiarire che ci troviamo di fronte ad una cancellazione causata da circostanze eccezionali e quindi il passeggero non ha diritto alla compensazione pecuniaria.

Tuttavia ha altre forme di tutela e precisamente ha diritto di scegliere tra l'essere riprotetto o rinunciare al volo. Nel primo caso ha diritto d essere imbarcato, appena possibile su altro volo. Nel secondo caso ha diritto di ricevere il rimborso del prezzo del biglietto non utilizzato. In relazione a ciò il passeggero ha diritto al rimborso del prezzo pieno del biglietto pagato senza nessuna detrazione. Se quindi le compagnie aeree dovessero sostenere, come hanno fatto in passato di fronte a circostanze similari, che si ha diritto al rimborso al netto delle tasse aeroportuali, bisogna contestare l'offerta e chiedere il pagamento integrale.

La scelta tra le due soluzioni (riprotezione o rimborso) è poi una facoltà del passeggero e quindi non può esservi nessuna imposizione per una da parte del vettore. In entrambi i casi al passeggero spetta l'assistenza, e quindi pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa, eventuale ospitalità in albergo nel caso sia necessario pernottare in attesa della partenza, transfert dall'aeroporto all'albergo e viceversa, due tra telefonate, fax e ed email.
Infine, ma non ultima per importanza, al passeggero spetta l'informazione, e quindi le compagnie devono anche avvisare in tempo i passeggeri della cancellazione e dell'evolversi della situazione.

«Ci auguriamo che i diritti dei passeggeri, primo fra tutti quello all'informazione, siano rispettati. Infatti in passato i vettori si sono sottratti ai propri obblighi sostenendo che, al contrario, erano i passeggeri che avrebbero dovuto preoccuparsi di chiedere informazione. Tesi del tutto illegittima tenendo conto anche del fatto che numeri a cui attingere informazioni sono a pagamento e comporterebbero un aggravio di costi per i consumatori» - ha dichiarato l'avv. Carmelo Calì, responsabile nazionale trasporti di Confconsumatori e rappresentante C.N.C.U. nel Comitato tutela diritti passeggeri presso Enac. (Info: 340-7289212)