Cancellazione volo e danno da ritardo. Sentenza del Giudice di Pace di Catania
Riconosciuti a tre passeggeri, che si erano rivolti a Confconsumatori, la compensazione pecuniaria ed il risarcimento dei danni
PARMA - Con una recentissima sentenza il Giudice di Pace di Catania, avv. Eleonora Distefano, ha riconosciuto a tre passeggeri i diritti previsti dal regolamento comunitario n. 261/2004. I tre consumatori avevano vissuto una vera e propria odissea, cominciata con la cancellazione del volo Venezia-Catania delle ore 18.00 del 3.5.2010, operato dalla compagnia Meridiana Fly S.p.A.. Dopo aver effettuato il check-in a Venezia, alle ore 19.00, senza aver avuto alcuna informazione, i passeggeri venivano trasportati in pullman all’aeroporto di Bologna, dove arrivavano alle ore 21.00, partendo alla volta di Catania alle ore 23.00. E l’arrivo a Catania, previsto per le ore 19.45, avveniva così alle ore 00.09, con oltre quattro ore di ritardo. Con tutti i disagi conseguenti non solo al trasferimento in pullman da Venezia a Bologna, ma anche alla mancata comunicazione del cambiamento, in quanto era stata consegnata regolarmente la carta di imbarco, come se il volo avesse dovuto partire regolarmente. Infine in tutto questo periodo di tempo ai passeggeri non veniva prestata nessuna assistenza.
A conclusione del giudizio la compagnia aerea è stata condannata al pagamento della somma di ¤. 550,00 per ciascun passeggero, oltre alle spese del giudizio. L’importo di ¤. 550,00, chiesto in domanda ed accolto totalmente dal giudice, è stato determinato nella misura di ¤. 250,00 per la compensazione pecuniaria conseguente alla cancellazione del volo, e di ¤. 300,00 a titolo di risarcimento danni per il ritardo in virtù della Convenzione di Montreal. Infine, ad uno dei passeggeri, una donna al quinto mese di gravidanza, è stato riconosciuto anche il diritto al rimborso della somma di ¤. 70,00, spesa che ha dovuto sostenere al rientro per una visita ginecologica.
«Ancora poche sono le sentenze, che riconoscono il diritto del passeggero alla compensazione pecuniaria in seguito alla cancellazione del volo – hanno dichiarato l’avv. Maurizio Mariani, che ha assistito in giudizio i passeggeri, e l’avv. Carmelo Calì, Presidente di Confconsumatori Sicilia e responsabile nazionale trasporti dell’associazione. La sentenza è poi importante perché, oltre alla compensazione, sancita dal regolamento comunitario n. 261/2004 riconosce anche il diritto del passeggero al risarcimento del danno per il ritardo, come previsto dalla Convenzione di Montreal, a conferma che le due normative concorrono e non si escludono».
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