29 marzo 2024
Aggiornato 10:00
Trasporto aereo | Consumatori

Volo cancellato. I diritti del passeggero

Diciamo subito che nel caso la responsabilità non sia della compagnia, nessuno indennizzo è dovuto al passeggero

ROMA - Sarà capitato che si arrivi di corsa all'aeroporto e non trovare l'aereo perché il volo è stato cancellato. In questo caso come è tutelato il passeggero. Diciamo subito che nel caso la responsabilità non sia della compagnia, aerea (che dovrà dimostrarlo), nessuno indennizzo è dovuto al passeggero.

Nessun risarcimento è comunque dovuto quando i passeggeri:
a) siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto;
b) siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l'orario d'arrivo previsto;
c) siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l'orario d'arrivo previsto.

Al di là dei casi sopradescritti il viaggiatore ha diritto ad una serie di prestazioni e rimborsi previsti per l'overbooking aerea. Rimane il fatto che le cause di forza maggiore, per le quali un volo può essere cancellato, sono molteplici e facilmente dimostrabili dalle compagnie aeree per cui il povero cittadino rimane con il classico cerino in mano.

Primo Mastrantoni, segretario Aduc