9 maggio 2024
Aggiornato 02:00
Norme & Tributi

Senza limiti di compensazione i crediti IVA 2008 con 2009

L'Agenzia delle Entrate torna così a soffermarsi sugli accorgimenti normativi messi in campo per la lotta alle compensazioni indebite

ROMA - Vecchie regole per i vecchi crediti. Zero limiti alla compensazione di crediti Iva residui maturati nel 2008 e di quelli trimestrali relativi al 2009.
Niente attese per l'uso dei crediti Iva 2009 fino al tetto di 10mila euro annui, compensabili anche prima della presentazione della dichiarazione, anche se il credito complessivo supera tale importo. Diverso il caso per chi supera il tetto, che può portare in compensazione il credito solo a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione Iva annuale o dell'istanza trimestrale. Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 1 di oggi, che detta il passo dei nuovi adempimenti in tema di compensazioni Iva in vigore dal primo gennaio di quest'anno, alla luce delle novità introdotte dall'ultimo decreto anticrisi (dl78/2009).

L'Agenzia torna così a soffermarsi sugli accorgimenti normativi messi in campo per la lotta alle compensazioni indebite in F24 di crediti Iva inesistenti.

In particolare, sul fronte dei crediti Iva trimestrali, la circolare precisa che il rispetto del tetto fissato a 10mila euro annui deve essere verificato facendo riferimento alla somma degli importi maturati nei tre trimestri. Inoltre, nel caso in cui il credito Iva infrannuale compensabile superi la soglia dei 15mila euro, non c'è l'obbligo di apporre il visto di conformità sull'istanza trimestrale (modello Iva TR), che resta comunque fermo per le dichiarazioni da cui emerge il credito.

E' poi possibile un «gioco d'anticipo» per la dichiarazione Iva, sganciata da Unico: i contribuenti che vogliono portare in compensazione o chiedere a rimborso il credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale possono accelerare i tempi presentandola in via autonoma, non all'interno di Unico, dal 1* febbraio al 30 settembre.

L'obbligo di «agganciare» la dichiarazione Iva al modello di dichiarazione unificata resta in piedi per i soli contribuenti che hanno un saldo Iva a debito. Inoltre, adempimenti più leggeri per i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale Iva autonomamente entro febbraio. Per loro, infatti, scompare l'obbligo di presentare la «comunicazione dati Iva».

Il testo completo della circolare n. 1 è disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate - www.agenziaentrate.gov.it - all'interno della sezione Circolari e Risoluzioni.