“Start up”: esenzione delle plusvalenze ad ampio raggio
Le partecipazioni oggetto di cessione devono essere possedute da almeno tre anni
ROMA - Esenzione delle plusvalenze da «start up» a maglie larghe: non sono imponibili le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate in società di nuova costituzione (non più di sette anni), a condizione del reinvestimento in tutto o in parte della plusvalenza, entro due anni dal suo conseguimento, in società di nuova costituzione (non più di tre anni) che svolgono la medesima attività della società cui si riferiscono le partecipazioni cedute.
Le partecipazioni oggetto di cessione devono essere possedute da almeno tre anni.
Sono questi alcuni dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 15/E, pubblicata oggi, in merito all’esenzione delle plusvalenze da start up prevista dal dl 112/2008 per i contribuenti che realizzano operazioni in grado di generare redditi diversi di natura finanziaria.
L’importo della plusvalenza che può beneficiare dell’esenzione è limitato al quintuplo del costo sostenuto, nei cinque anni anteriori alla cessione, dalla società le cui partecipazioni sono cedute per l’acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili diversi dagli immobili, e di beni immateriali ammortizzabili, nonché per spese di ricerca e sviluppo.
Qualora decorso il termine di due anni il cedente non effettui il reinvestimento, la plusvalenza assume rilevanza ai fini delle imposte sui redditi nel periodo di imposta in cui è stata originariamente realizzata.
Il testo completo della circolare 15/E è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate - all’interno della sezione Circolari e Risoluzioni.
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