28 marzo 2024
Aggiornato 22:00
Circolare 12/E dell’Agenzia delle Entrate

Enti associativi e Onlus: più tutele e lotta agli abusi

Sono tenuti a comunicare all’Agenzia i dati e le notizie rilevanti ai fini del controllo fiscale

ROMA - In arrivo regole più stringenti per gli enti di tipo associativo che beneficiano di norme di favore e nuove agevolazioni in campo per le Onlus. Da quest’anno, infatti, come spiega la circolare 12/E dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata oggi, per godere dei benefici fiscali, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva, gli enti associativi di natura privatistica, incluse le società sportive dilettantistiche e le organizzazioni di volontariato, sono tenuti a comunicare all’Agenzia i dati e le notizie rilevanti ai fini del controllo fiscale. Obiettivo primario della novità, introdotta dal decreto anticrisi - dl 185 del 2008 – è di tutelare le forme associazionistiche incentivate e, al contempo, contrastarne l’uso distorto che lede la libertà di concorrenza tra gli operatori commerciali.

Dall’obbligo di comunicazione dei dati, continua la circolare, restano comunque escluse alcune specifiche categorie:
► le associazioni pro-loco che abbiano esercitato l’opzione per il regime agevolativo (legge 398 del 1991), avendo realizzato nel periodo d’imposta precedente proventi inferiori a 250mila euro;
► gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del CONI che non svolgono attività commerciale:
► le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali (art. 6 legge 266 del 1991) che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali.

Cosa cambia per le Onlus – La circolare chiarisce, inoltre, che le associazioni di volontariato non possono assumere la qualifica di Onlus di diritto se svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali e pertanto anche per loro scatta l’obbligo di comunicazione delle notizie rilevanti ai fini del controllo fiscale.
Sempre il decreto anticrisi ha stabilito nuove regole in favore delle Onlus in tema di beneficenza e di imposta catastale. La circolare, in particolare, spiega che rientra nella beneficenza, quale settore d’attività in cui possono operare le Onlus, oltre all’attività di erogazione gratuita in denaro o in natura a favore degli indigenti, anche quella di erogazione gratuita di somme di denaro provenienti dalla gestione patrimoniale della Onlus o da campagne di raccolta di donazioni, a favore di enti che presentino i requisiti stabiliti dallo stesso decreto anticrisi.

Infine, con efficacia temporale limitata al 31 dicembre 2009, il decreto185 del 2008 ha previsto un imposta catastale fissa di 168 euro per i trasferimenti a titolo oneroso in favore delle Onlus, a condizione che l’immobile venga utilizzato per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Il testo completo della circolare 12/E è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate - all’interno della sezione Circolari e Risoluzioni.
Su FiscoOggi.it sarà inoltre pubblicato un articolo di approfondimento.