20 aprile 2024
Aggiornato 10:30
Agenzia delle Entrate

Ok allo scomputo delle ritenute

Anche in assenza della certificazione dei sostituti

Lo scomputo delle ritenute subite da professionisti ed imprenditori è ammesso anche in assenza della certificazione rilasciata dal sostituto d’imposta, a condizione che sia possibile comprovare l’importo effettivamente percepito tramite la contemporanea esibizione dell’apposita fattura e della documentazione rilasciata da banche e altri intermediari finanziari.

L’espressione «certificazioni richieste ai contribuenti», richiamata in sede di controllo formale delle dichiarazioni - articolo 36-ter d.P.R. 600/73 -, si riferisce infatti non soltanto alle certificazioni rilasciate dai sostituti d’imposta ma assume una portata più ampia, idonea quindi a consentire anche l’utilizzo di certificazioni diverse.

Lo precisa l’Agenzia delle Entrate che, con la risoluzione 68/E, pubblicata oggi, fornisce un ampio ventaglio di chiarimenti sulla possibilità di scomputare dall’imposta sul reddito delle persone fisiche le ritenute sui redditi d’impresa o di lavoro autonomo subite dai contribuenti, nei casi in cui professionisti e imprenditori non siano in condizione di esibire la prescritta certificazione rilasciata dal sostituto d’imposta.

Nell’ipotesi in cui la fattura e la documentazione rilasciata da banche e intermediari finanziari siano prodotte in sede di controllo formale delle dichiarazioni, prosegue la risoluzione, sarà comunque necessario presentare in aggiunta a tali certificazioni una dichiarazione sostitutiva di atto notorio - articolo 47 del d.P.R. 445/2000 - in cui il contribuente dichiari, sotto la propria responsabilità, che la documentazione prodotta è riferita esclusivamente alla fattura e che a fronte della stessa non vi sono stati altri pagamenti da parte del sostituto.

Allegato:
Agenzia delle Entrate risoluzione 68E