28 marzo 2024
Aggiornato 23:30

Sconti sui mutui prima casa

Pronto il codice tributo per il recupero delle somme da parte di banche e intermediari finanziari

Pronto il codice tributo che consente a banche e intermediari finanziari di recuperare in compensazione il credito d’imposta relativo agli sconti sui mutui prima casa. Con la risoluzione n. 59/E di oggi, l’Agenzia ha infatti istituito il codice - 6811 - da indicare in F24 per poter utilizzare in compensazione il credito d’imposta relativo alle quote di mutuo a carico dello Stato già anticipate ai beneficiari dell’agevolazione introdotta dal Dl anticrisi (Dl 185/2008).

In particolare, il nuovo codice (denominato «credito d’imposta, per il recupero da parte delle banche e degli intermediari finanziari, della quota di mutuo a carico dello Stato - art. 2, comma 3, Dl 185/2008») dovrà essere riportato nella «Sezione Erario», in corrispondenza delle somme indicate nella colonna «importi a credito compensati», o nella colonna «importi a debito versati» nei casi di ravvedimento operoso, evidenziando, come anno di riferimento, l’anno d’imposta cui si riferisce l’operazione (espresso nella forma AAAA).

L’istituzione del codice tributo 6811 segue il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 5 marzo, che, in attuazione del Dl 185, ha stabilito le modalità per la comunicazione alle banche e agli intermediari finanziari degli intestatari dei mutui che, sulla base delle informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, hanno i requisiti per godere dell’agevolazione.

Si ricorda che lo sconto spetta agli intestatari di un mutuo a tasso variabile contratto per l’acquisto, la costruzione e ristrutturazione dell’abitazione principale - eccetto quelle di categoria A1 (abitazioni signorili), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici) - sottoscritto entro il 31 ottobre scorso, sulle rate da corrispondere nel 2009. Sono agevolati anche i mutui rinegoziati in applicazione del decreto legge n. 93/2008 con effetto sul conto di finanziamento accessorio, oppure, a partire dal momento in cui lo stesso conto ha un saldo pari a zero.