20 aprile 2024
Aggiornato 10:30

Campobasso, abolito il libro soci

Sono escluse dall’abolizione le società cooperative a responsabilità limitata

Campobasso - Abolito il Libro Soci per le società a responsabilità limitata e per le società consortili a responsabilità limitata: a stabilirlo è la legge n. 2 del 28 gennaio 2009, di conversione del decreto legge 185/2008, cosiddetto decreto anticrisi (articolo 16, commi dal 12-quater al 12-undecies).

Sono escluse dall’abolizione le società cooperative a responsabilità limitata.

Dal 30 marzo 2009, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni normative, ogni richiamo della normativa al libro soci è da intendersi con riferimento al Registro delle Imprese che diviene, pertanto, l’unico strumento di pubblicità delle vicende societarie non solo nei confronti dei terzi, ma anche nei confronti della società.

I nuovi soci potranno esercitare i loro diritti, amministrativi e patrimoniali, nei confronti della società solo a seguito dell’iscrizione dell’atto di trasferimento quote presso il Registro Imprese.

Entro il 30 marzo 2009 gli amministratori delle società a responsabilità limitata e consortili a responsabilità limitata hanno l’obbligo di inviare al Registro delle Imprese apposita comunicazione, contenente la reale compagine sociale e tutte le ulteriori informazioni che, a seguito dell’abolizione del libro soci, devono essere acquisite nel Registro delle Imprese, quali il domicilio di ciascun socio e i versamenti sulle singole quote (comma 12 undicies dell’art. 16).

Al fine di ridurre i costi amministrativi a carico delle imprese, viene anche disposta la soppressione dell’annuale comunicazione al Registro Imprese circa le risultanze del libro dei soci in sede di deposito del bilancio.

Modalità di invio della comunicazione
La dichiarazione da parte degli amministratori dovrà essere sottoscritta mediante l’uso della firma digitale e inoltrata per via telematica, utilizzando la vigente modulistica camerale (modello B + intercalare  S).
Nel quadro Note del modello B dovrà essere indicato che trattasi di «dichiarazione ai sensi dell’art. 16, comma 12-undecies, della legge n. 2 del 28 gennaio 2009».
Le informazioni supplementari relative al domicilio dei soci e alla quota versata devono essere inserite nel «campo note» di ciascuna quota, senza utilizzare il modello note XX.
La presentazione della dichiarazione da parte degli amministratori è esente dal diritto di segreteria e imposta di bollo, se effettuata entro il 30.03.2009. In caso di presentazione oltre tale termine si perderà il beneficio dell’esenzione dei diritti e bolli e si applicherà anche la sanzione di cui all’art. 2630 del codice civile per la tardiva presentazione di domande, denuncie o dichiarazioni all’ufficio del Registro Imprese.