In «centesimi» le valutazioni per il personale della carriera prefettizia
La modifica apportata rende oggi omogenei i punteggi di valutazione delle prove del concorso con quelli formulati al termine del ciclo formativo
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto 19 dicembre 2008, n. 221 che apporta modifiche all'articolo 4, comma 4, del decreto 13 luglio 2002, n. 196 «Regolamento recante modalità di svolgimento del corso biennale di formazione del personale della carriera prefettizia».
La norma prevedeva che, al termine del ciclo formativo, la valutazione complessiva formulata per ciascun funzionario dalla commissione giudicatrice fosse espressa in trentesimi; la disciplina del concorso di accesso alla qualifica iniziale fissa invece in centesimi la valutazione delle prove concorsuali.
Per semplificare quindi l'intero procedimento, la modifica apportata rende oggi omogenei i punteggi di valutazione delle prove del concorso con quelli formulati al termine del ciclo formativo, prevedendo che anche questi ultimi siano espressi in centesimi.
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