2 maggio 2024
Aggiornato 03:00
Settore agroalimentare

Proroga delle agevolazioni previdenziali nelle zone agricole svantaggiate fino al 31 marzo 2009

Premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo delle zone agricole e dei territori montani svantaggiati

I premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori montani di cui all'art. 9, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, sono fissati nella misura del 20 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1994, del 25 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1995 e del 30 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1996, così come dispone l’art. 9, comma 5, della L. 11 marzo 1988, n. 67, come sostituito dall'art. 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Tali premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'art. 15, L. 27 dicembre 1977, n. 984, sono fissati nella misura del
- 30% a decorrere dal 1° ottobre 1994,
- 40% a decorrere dal 1° ottobre 1995,
- 60 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1996.

Tali agevolazioni contributive si applicano, secondo quanto dispone la L. 30 dicembre 2008, n. 205, fino al 31 marzo 2009, nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure determinate dall’articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

Si ricorda che l’art. 1 del D.Lgs. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, aveva disposto per il triennio 2006-2008 la sospensione degli aumenti di aliquota e che dal 1° gennaio 2006, per lo stesso periodo, le agevolazioni contributive sono cosi determinate:
a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura del 75 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dal citato art. 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge n. 67 del 1988;
b) nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell’obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68%.