18 agosto 2025
Aggiornato 11:30
Imprese agricole

Sanzioni per eventuali inadempimenti assicurativi e contributivi delle aziende agricole

La tabella delle infrazioni e delle relative sanzioni

In base a quanto disposto dal comma 1172 dell’articolo unico della legge finanziaria 2007, l’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro agricolo sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti è configurato come reato e, pertanto, perseguibile penalmente.

Anche nel 2009 sono previste sanzioni per eventuali inadempimenti contributivi e previdenziali delle aziende agricole. Lo ha stabilito con la Circolare del 22 dicembre 2008, n. 2 l’ENPAIA  che ha comunicato le sanzioni a fronte degli inadempienti seguenti :

Infrazioni

Sanzioni

Notifiche d’ufficio:

Per le aziende che non hanno inviato le denunce mensili, saranno emesse le notifiche d’ufficio con l’applicazione delle sanzioni previste per omessa denuncia di retribuzione (vedi successivo punto 2). La notifica sarà effettuata sulla base dell’ultimo aggiornamento del rapporto di lavoro e, comunque, con riferimento ai minimi contrattuali vigenti. In caso di contestazione della notifica d’ufficio, dovranno essere inoltrate copia della denuncia mensile e copia del relativo pagamento effettuato nei termini.

Omesso o ritardato versamento dei contributi

TUR (tasso ufficiale di riferimento) maggiorato di 5,5 punti, in ragione d’anno, fino ad un massimo del 40% dei contributi dovuti.

Evasione contributiva (mancata o ritardata denuncia del rapporto di lavoro o della retribuzione mensile)

Mancata denuncia: 30% annuo, fino ad un massimo del 60% dei contributi dovuti. Ritardata denuncia: TUR più 5,5 punti, in ragione d’anno, fino ad un massimo del 40% dei contributi dovuti.

Ritardata denuncia del rapporto di lavoro o di elementi di esso a causa di incertezze interpretative sulla sussistenza dell’obbligo contributivo:

TUR più 5,5 punti, in ragione d’anno, fino ad un massimo del 40% dei contributi dovuti.

Ritardato versamento dei contributi per tardivo finanziamento pubblico di enti non aventi fine di lucro, incertezze interpretative particolarmente rilevanti, fatto doloso di terzo, crisi aziendale documentata, procedure concorsuali:

il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso più elevato fra quello di rivalutazione annua del TFR e quello di rivalutazione annua del Fondo di Previdenza; attualmente il tasso corrisponde al 4% (Delibera C.d.A. n. 5 del 16 aprile 2004).


Interessi di differimento e dilazione: TUR vigente al momento del pagamento con la maggiorazione di 6 punti, in ragione d’anno.