Illegittima sottrazione di cattedra ad un insegnante
Giustificato il ricorso d’urgenza per danno imminente e irreparabile
Con la sentenza dell’11 dicembre 2008 la sezione Lavoro del Tribunale civile di Bari ha disposto che sussistono il fumus boni juris ed il periculum in mora per il trasferimento di una insegnante da un liceo scientifico di una grande città ad un altro periferico e quindi è giustificato il ricorso ex art. 700, c.p.c.
Per il Tribunale dunque la revoca del provvedimento di illegittima sottrazione della cattedra ad un insegnante costituiva fatto idoneo a procurare a quest’ultima un danno imminente ed irreparabile, dato che la stessa era costretta a recarsi in una sede disagiata, a chilometri di distanza dalla propria abitazione, non raggiungibile a piedi, né collegata direttamente dai mezzi pubblici, con relative evidenti gravi difficoltà di spostamento logistiche ed economiche, con ripercussioni anche sui rapporti familiari, essendo obbligata a prendere ogni giorno la propria autovettura, percorrendo una strada molto trafficata e percorsa a forte velocità, con i relativi rischi.
Il Tribunale quindi ha condiviso la tesi dell’insegnante che aveva sostenuto che «una cosa era l’insegnamento in un prestigioso liceo della città, altra l’insegnamento in un istituto professionale situato alla periferia di un quartiere noto alle cronache giornalistiche per l’alto livello di criminalità ed il degrado sociale».
Per il Tribunale dunque il trasferimento dell’insegnante doveva considerarsi uno «sradicamento» dal suo ambiente originario, anche in considerazione della propria anzianità di servizio.
Fatto e diritto
Una insegnante docente di ruolo di educazione fisica, a tempo indeterminato, presso un Liceo Scientifico aveva presentato ricorso in quanto era stata trasferita e conseguentemente perso la propria cattedra, dovuta a nuova graduatoria di Istituto stilata a seguito della comunicazione dell’Ufficio Scolastico Provinciale, invitandola a fare immediata domanda di trasferimento quale sopranumerario;
Tale situazione si era determinata in quanto l’Ufficio Scolastico Regionale con apposita nota aveva adottato la Circolare Ministeriale n. 19 del 1.2.08 Prot. n. 147/DIP/U04 del Ministero della Pubblica Istruzione , a seguito della quale pertanto era stata costretta a proporre domanda di trasferimento onde scongiurare l’eventualità che per la stagione scolastica 2008/09 si fosse ritovata dopo 22 anni di insegnamento di ruolo senza una cattedra.
Chiedeva quindi, accertata l’illegittimità della nuova graduatoria sopranumeraria del Liceo dove prestava la sua attività in quanto laborata secondo le prescrizioni di un provvedimento illegittimo, e pertanto la sua riammissione quale insegnante di ruolo nel liceo Scientifico.
Il Giudice del lavoro, pur ritenendo sussistente il fumus boni iuris, rigettava il ricorso in ragione della mancanza del periculum in mora. L’insegnate allora ha impugnato tale provvedimento sostenendo che, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, l’illegittima sottrazione della cattedra le procurava un danno imminente ed irreparabile.
La decisione del Tribunale
Per il Tribunale la sottrazione della cattedra aveva comportato per la reclamante la designazione di una sede disagiata, lontana quasi km. 14 dalla sua abitazione, con percorrenze di spostamento per tratta da i 20 fino ai 45 minuti, che la obbligano a prendere ogni giorno la propria autovettura e percorrere la tangenziale con i relativi rischi di una strada molto trafficata e percorsa a forte velocità.
La ricorrente, infatti, era distante poche centinaia di metri del liceo peraltro raggiungibile a piedi, mentre la sede dell’istituto dove era stata trasferita non era raggiungibile a piedi, né era collegata direttamente dai mezzi pubblici, con relative evidenti gravi difficoltà di spostamento logistiche ed economiche e ripercussioni anche sui rapporti familiari.
L’insegnante peraltro aveva lamentato la perdita dell’insegnamento in un prestigioso Liceo della città, a fronte dell’insegnamento ad altra cattedra che gli era stata attribuita in un istituto professionale situato alla periferia di un quartiere noto alle cronache per l’alto livello di criminalità e per il degrado sociale.
Per tali ragioni ritenendo irreparabile il pregiudizio che tale situazione Le comportava considerava tale trasferimento come uno «sradicamento» della stessa dal suo ambiente originario, anche in considerazione della propria anzianità di servizio che peraltro le avrebbero causato ulteriori danni delle condizioni psico-fisiche.
Già nel ricorso peraltro aveva dedotto che la situazione lamentata le aveva provocato un forte senso di malessere e frustrazione, l’aggravarsi del quale ha portato ad un stato patologico ansioso per il quale la ricorrente era ancora in cura
Per tali ragioni il ricorso dell’insegnate è stato accolto con conseguente ordine di immediata riammissione come insegnante di ruolo nel Liceo Scientifico originario.
Allegato
Tribunale civile di Bari, sezione Lavoro, sentenza dell’11 dicembre 2008
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