Nuova misura del tasso di differimento, dilazione e somme aggiuntive e delle sanzioni civili
Per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
Con la Circolare del 19 gennaio 2009, n. 7 l’Inps - dopo che è stato, con Comunicato stampa del 15 gennaio 2009 della Banca Centrale Europea dalla stessa reso noto che il tasso ufficiale di riferimento sul costo del danaro è stato diminuito dal 2,5% al 2% con decorrenza dal 21 gennaio 2009, ha comunicato che il tasso ufficiale di riferimento da utilizzare per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione ai fini della regolarizzazione dei debiti contributivi e relativi accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria, dal giorno 21 gennaio 2009, è fissato nella misura dell'8% (tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 6 punti ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/96, convertito nella legge n. 402/96).
Sanzioni civili
Per quanto attiene alle sanzioni civili la nuova misura del tasso di differimento e di dilazione per la regolarizzazione dei debiti contributivi e relativi accessori implica l'adeguamento anche dell'aliquota di calcolo delle sanzioni civili.
Pertanto, in attuazione delle norme previste dal nuovo regime sanzionatorio la misura delle sanzioni civili è il seguente:
- per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini oppure spontaneamente denunciate entro l’anno e pagate entro i 30 giorni successivi, sorte dal 1° ottobre 2000, la sanzione civile è pari al TUR (2%) maggiorato di cinque punti e mezzo, quindi, al 7,50,% annuo ai sensi della Legge 23 dicembre 2000 n 388 art. 116 c. 8 lettera a) e lettera b- secondo periodo;
- per il mancato pagamento dei contributi accertati dall’Istituto dal 1° ottobre 2000 denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza oppure denunciati entro l’anno e non pagati nei 30 giorni, il tasso è pari al 30% annuo ai sensi della citata L . 388/2000 art. 116 c. 8 lettera b);
- per le inadempienze previste al comma 10 del summenzionato art. 116, la sanzione civile è pari al TUR maggiorato di 5,5 punti e quindi al 7,50% annuo;
- per le procedure concorsuali (cfr. punto 5 della circolare n. 88/2002) il riferimento al « prime - rate», come è noto, deve intendersi sostituito da quello al tasso ufficiale di riferimento (2 %).
A tale riguardo, ad ogni buon fine, si rammenta che l’importo della sanzione ridotta non potrà mai essere inferiore al limite fissato dalla legge che, come è noto, è quello degli interessi legali ( 3%).
Allegato
Inps, Circolare del 19 gennaio 2009, n. 7
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