5 maggio 2024
Aggiornato 17:30
Pubblico impiego

Assenze per malattia: precisazioni regione su dirigenti

La relativa disciplina viene applicata in Regione del Veneto nei confronti di tutti i dipendenti, del comparto e della dirigenza, soggetti al trattamento giuridico ed economico dettato dai rispettivi CCNL

VENEZIA - In merito all’applicazione dell’art. 71 della Legge 133/2008 relativa alle assenze per malattia dei dipendenti pubblici – di cui parlano oggi alcuni organi di stampa - va premesso che la relativa disciplina viene applicata in Regione del Veneto nei confronti di tutti i dipendenti, del comparto e della dirigenza, soggetti al trattamento giuridico ed economico dettato dai rispettivi CCNL.

La questione, data la sua complessità, è stata oggetto di numerosi approfondimenti a svariati tavoli di confronto, di circolari interpretative, di indirizzi provenienti da diverse autorità.
Peraltro la Regione con propria specifica legge (L.R. n. 1/1997), prevede talune figure di vertice, i Segretari, i Responsabili di Direzione di Unità di Progetto, il cui trattamento giuridico ed economico viene disciplinato da contratto individuale di diritto privato a termine.
Nel suddetto contratto individuale, sottoscritto anche con soggetti estranei alla pubblica amministrazione, vengono definite norme derogatorie legate alla temporaneità dell’incarico e viene previsto un regime particolare che non prevede le garanzie tipiche del pubblico impiego non solo per quanto riguarda la conservazione del posto ma anche per la disciplina della malattia.

Detti contratti individuali hanno a riferimento un trattamento concordato tra le parti che assume come limite massimo quello previsto per le figure apicali della dirigenza pubblica ovvero i valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti.
Il trattamento economico omnicomprensivo viene riconosciuto con unica voce stipendiale e non prevede altre indennità o emolumenti equiparabili alla costruzione del trattamento economico proprio di dirigenti e dipendenti soggetti al CCNL.
Si è ritenuto pertanto, sia giuridicamente che da un punto di vista tecnico, non applicabile a queste particolari figure di vertice una disciplina che è stata introdotta per combattere il fenomeno dell’assenteismo nella pubblica amministrazione.
Peraltro, anche in considerazione dell’evolversi del quadro normativo, l’amministrazione si riserva - data oltretutto la provvisorietà di cui si dà atto espressamente nella circolare a cui fanno riferimento gli articoli di stampa - di riconsiderare anche l’aspetto che è stato posto all’attenzione.