2 maggio 2024
Aggiornato 03:30
INPS, Circolare del 31 dicembre 2008, n. 115

Denunce contributive e-mens. Abolizione di alcune dichiarazioni del datore di lavoro

Aboliti il Mod. DS22, il Mod DS22mob e il Mod. DSO

Come noto dal 1° gennaio 2005, il sistema di mensilizzazione delle denunce retributive (e-mens) dispensa le Aziende dalla compilazione di modelli sostitutivi integrativi o rettificativi del conto assicurativo e le informazioni acquisite tramite e-mens sono state utilizzate fino ad oggi per le prestazioni pensionistiche mentre per le prestazioni a sostegno del reddito sono state ritenute un mero strumento di controllo dei contenuti del mod. DS 22/ DS22 MOB o della dichiarazione sostitutiva.
Per consentire la determinazione della base di calcolo delle prestazioni da luglio 2008 il flusso delle denunce retributive mensili (e-mens) è stato arricchito con la previsione dell’inserimento di quattro nuove informazioni, relative a orario contrattuale, retribuzione «teorica» del mese, numero di mensilità annue, percentuale part-time.

Il flusso retributivo così implementato consente la liquidazione dell’indennità di disoccupazione e delle altre prestazioni a sostegno del reddito, nonché l’accredito figurativo extra rapporto di lavoro, senza dover richiedere alle aziende alcuna documentazione aggiuntiva.
Con la Circolare del 31 dicembre 2008, n. 115 l’Inps ha disposto che con effetto immediato, data la disponibilità negli archivi della denuncia e-mens, che è ora possibile procedere alla liquidazione dell'indennità di disoccupazione non agricola ordinaria con requisiti normali, dei trattamenti speciali edili ex lege 223/1991 e 451/1994 e dell’indennità di mobilità sulla base dei dati disponibili con il flusso e-mens.

Nuova modulistica
Dunque si è reso necessario, attesa la disponibilità da flusso e-mens di tutti i dati necessari per la liquidazione dell'indennità di disoccupazione non agricola ordinaria con requisiti normali, dell’indennità di mobilità e dei trattamenti speciali edili ex lege 223/1991 e 451/1994, la seguente nuova modulistica:
- DS21 (modello semplificato di domanda), che riporta: i dati anagrafici, le indicazioni per il pagamento, l’autocertificazione della dichiarazione di disponibilità al lavoro resa al Centro per l’impiego, l’indicazione dell’eventuale richiesta dell’assegno al nucleo familiare (ANF), l’indicazione per esprimere le opzioni tra assegno di invalidità e indennità di mobilità e tra DS ordinaria e TS edili, la possibilità della sottoscrizione della delega sindacale e/o del mandato di patrocinio ANF/PREST, da compilarsi, come allegato al DS21 ed eventualmente ad integrazione dell’ANF/DIP utilizzato dall’ex datore di lavoro e già presente nella dichiarazione mensile (e-mens), esclusivamente nel caso di richiesta dell’assegno al nucleo familiare.
- Il modello DS22/ed, di nuova istituzione, riporta, per la liquidazione del trattamento speciale edili ex lege 427/1975 (e non anche per i trattamenti di cui all’articolo 11 della legge n. 223/1991 e dall’articolo 3, comma 3, della legge n. 451/1994), i dati previsti dalla legge n. 427/1975 e non presenti nel flusso e-mens.
Tali modelli saranno reperibili nell’apposita sezione del sito internet dell’Inps.

- Modelli eliminati
Sono stati eliminati:
a) il modello DS22 – DS22MOB, che non dovrà, pertanto, essere più utilizzato con effetto immediato dalla pubblicazione della presente circolare;
b)il modello DS22LD, che rimane in essere sino a perfezionamento del flusso dei dati on-line circa gli avviamenti e le cessazioni, con le relative caratteristiche, dei contratti di lavoro rientranti nella categoria dei «lavoratori domestici»;

Indennità di disoccupazione non agricola ordinaria
La base di calcolo della prestazione sarà determinata con riferimento alla retribuzione teorica media dei tre mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, aumentata dell’importo dei ratei delle eventuali mensilità aggiuntive.

Indennità di mobilità e trattamenti speciali edili (l. 223/91 e 451/94)
La base di calcolo delle prestazioni sarà determinata dalla retribuzione teorica del periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro, aumentata dell’importo dei ratei delle eventuali mensilità aggiuntive.

Allegato
INPS, Circolare del 31 dicembre 2008 n. 115