8 maggio 2024
Aggiornato 22:30
Decreto 24 dicembre 2008, n. 206 (GU del 30 dicembre 2008, n. 303)

Consulenti finanziari. Requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali

Regolamento di disciplina per l’iscrizione all’albo delle persone fisiche

Dopo aver definito cosa si intende per Albo, consulenti finanziari, consulenza in materia di investimenti, emittenti e intermediar, imprese di assicurazione, agenti di cambio, ecc. il Decreto 24 dicembre 2008, n. 206 (pubblicato nella GU del 30 dicembre 2008, n. 303 ) ha dettato per i Consulenti finanziari in un apposito «Regolamento di disciplina per l’iscrizione all’albo delle persone fisiche» i requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali che gli stessi devono possedere per potersi iscrivere all’albo delle persone fisiche.

Requisiti di professionalità
Per potersi iscrivere all’Albo é necessario un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale, ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto dalla legge o un titolo di studio estero equipollente, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura dell’Organismo.
Per potersi iscrivere all’Albo occorre anche possedere un’adeguata conoscenza specialistica in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche, rilevanti nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, e individuate dall’Organismo.
La conoscenza adeguata é accertata tramite una prova valutativa indetta dall’Organismo, secondo le modalità da questo stabilite
Esoneri dalla prova
Esonerati dalla prova valutativa sono :
a) i promotori finanziari regolarmente iscritti al relativo albo che, per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a due anni nei tre anni precedenti la richiesta di iscrizione all’Albo, hanno esercitato la propria attività professionale per conto di soggetti abilitati che nei medesimi periodi hanno svolto attività di consulenza in materia di investimenti;
b) i quadri direttivi di terzo e quarto livello di soggetti abilitati che, per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a due anni nei tre anni precedenti la richiesta di iscrizione all’Albo, sono stati addetti al servizio di consulenza in materia di investimenti ovvero il personale preposto ad una dipendenza o ad un’altra unità operativa di un soggetto abilitato, o comunque responsabile della stessa, addetto al servizio di consulenza in materia di investimenti;
c) gli agenti di cambio.
La documentazione da produrre
Esonerati dalla prova valutativa sono i soggetti di cui sopra devono produrre la documentazione attestante l’esercizio dell’attività professionale.
La documentazione da produrre per l’attestazione del possesso dei requisiti professionali di cui alle suddette lettere a) e b) deve includere la dichiarazione di un rappresentante del soggetto abilitato attestante l’ufficio al quale il richiedente l’iscrizione all’Albo é stato addetto, le mansioni ricoperte e il relativo periodo di svolgimento.
Rifiuto di iscrizione all’Albo
L’iscrizione all’Albo non é consentita a chi per almeno i due esercizi precedenti l’adozione dei relativi provvedimenti ha svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo:
a) in imprese sottoposte a fallimento;
b) in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario,
mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa;
c) in intermediari finanziari nei cui confronti sia stata disposta la cancellazione dall’elenco generale o da quello speciale
d) in imprese nei cui confronti sono state irrogate, in relazione a reati da loro commessi, le sanzioni interdittive
L’iscrizione all’Albo non é altresì consentita a:
a) coloro che nell’esercizio della professione di agente di cambio non hanno fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato
regolamentato;
b) i promotori finanziari radiati dal relativo Albo.

Requisiti di onorabilità
L’iscrizione all’Albo non é consentita a coloro che:
a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’articolo 2382 del codice civile che dispone che «non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi» .
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria,, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per delitto in materia tributaria; 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
Rifiuto di iscrizione all’Albo
L’iscrizione all’Albo non é consentita a coloro nei confronti dei quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene di condanna con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione e di estinzione del reato.
Nel caso in cui siano state applicate su richiesta delle parti, le pene previste dal punto 1, lettera c), numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori a un anno.
Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell’insussistenza delle condizioni previste dai punti l e 2 é effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura dell’Organismo.

Requisiti di indipendenza
L’iscrizione all’Albo non é consentita ai soggetti che intrattengono, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, rapporti di natura patrimoniale o professionale o di altra natura, compresa quella familiare, con emittenti e intermediari, con società loro controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo, con l’azionista o il gruppo di azionisti che controllano tali società, o con amministratori o dirigenti di tali società, se tali rapporti possono condizionare l’indipendenza di giudizio nella prestazione della consulenza in materia di investimenti.

Requisiti patrimoniali
L’iscrizione all’Albo é consentita previa sottoscrizione di un’assicurazione a copertura della responsabilità civile per i danni derivanti da negligenza professionale, che operi per tutto il periodo dell’iscrizione e che assicuri una copertura di almeno 1.000.000 di euro per ciascuna richiesta di indennizzo e di 1.500.000 di euro all’anno per l’importo totale delle richieste di indennizzo.

Aggiornamento professionale
I consulenti finanziari sono tenuti all’aggiornamento professionale (nelle materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche, rilevanti nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, e individuate dall’Organismo) per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo, nella misura e secondo le modalità stabilite dalla Consob.

Allegato
Decreto 24 dicembre 2008, n. 206