19 aprile 2024
Aggiornato 17:30
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Nota del 23 dicembre 2008, n. 62

Settore marittimo: inquadramento previdenziale del socio di una SNC, che svolga due distinte attività

Ruolino di equipaggio, attività esercitate, iscrizione presso Ipsema del socio, obbligo assicurativo Inail

Con la Nota del 23 dicembre 2008, n. 62 il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in risposta ad un interpello, ha fornito chiarimenti sul corretto inquadramento previdenziale di un socio di una società in nome collettivo che svolga due distinte attività nel settore marittimo.
In particolare è stato chiesto se tale socio, iscritto alla Gestione speciale dei commercianti presso l’INPS per l’attività di noleggio di piccole imbarcazioni da diporto, possa contemporaneamente essere iscritto all’assicurazione generale obbligatoria, quale marittimo, per i periodi in cui il medesimo effettui attività di trasporto passeggeri, dal porto ad una spiaggia locale, con una motobarca iscritta nei registri delle «navi minori e galleggianti» ed iscrizione dello stesso nel c.d. «ruolino di equipaggio».

E’ stato inoltre chiesto se lo svolgimento di tale ultima attività comporti l’obbligo assicurativo del socio imbarcato presso l’IPSEMA.
In relazione a quanto sopra, il ministero con la Nota citata ha risposto che i soci, operanti in via prevalente
nell’ambito dell’attività di noleggio di piccole imbarcazioni da diporto, sono iscritti presso la Gestione speciale INPS degli esercenti attività commerciali.
Ciò che rileva, infatti, ai fini dell’iscrizione presso detta Gestione, è la partecipazione al lavoro aziendale, in modo personale e con carattere di abitualità e prevalenza.
Diversamente, l’obbligo di iscrizione presso l’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS sussiste, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 413/1984, per i lavoratori marittimi imbarcati sulle «navi minori e galleggianti», qualora queste ultime siano di stazza lorda superiore alle 10 tonnellate o con apparato motore superiore ai 25 cavalli asse o 30 cavalli indicati.

Ruolino di equipaggio
Il c.d. «ruolino di equipaggio», è il documento di bordo annesso alla licenza delle navi minori , avente la finalità prioritaria di determinare gli elementi utili per la riscossione di contributi da parte dell’Istituto previdenziale
Ciò premesso è possibile affermare che nell’ipotesi in cui una società eserciti direttamente una nave rientrante nel novero di cui all’art. 5 della L. n. 413/1984 (ivi comprese, le «navi minori e galleggianti»), nonché sussista formale dichiarazione di armatore ovvero qualora la medesima società sia proprietaria della nave, trova applicazione, ai fini previdenziali, la disposizione secondo cui è soggetto all’obbligo contributivo previsto per i marittimi anche «l’armatore e il proprietario armatore che faccia parte dell’equipaggio della nave dai medesimi gestita».
Ne deriva che, qualora la società di cui faccia parte il socio, rivesta altresì la figura di armatore della nave condotta dallo stesso socio quale membro dell’equipaggio, quest’ultimo è assoggettato a suddetto obbligo contributivo.

Le attività esercitate
I «soggetti che in virtù del rapporto di lavoro esplicano contemporaneamente attività marittima con carattere accessorio rispetto all’attività principale» non devono essere iscritti all’Inps.
Ma nelle ipotesi in cui l’attività lavorativa trovi la sua causa nel contratto di società – e quindi nel caso di socio iscritto alla Gestione commercianti che rivesta altresì la qualità di armatore, lo stesso deve essere iscritto ad entrambe le Gestioni previdenziali.
Per il Ministero nel caso che il socio imbarcato non rivesta anche la qualità di armatore, è parimenti compatibile l’iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti, in qualità di lavoratore marittimo.

L’iscrizione presso l’Ipsema del socio
Per quanto riguarda l’iscrizione del socio presso l’IPSEMA, l’obbligo assicurativo comporta una sostanziale equiparazione – ai fini previdenziali – del marittimo facente parte dell’equipaggio alla posizione del lavoratore dipendente, a prescindere dall’esistenza del contratto di arruolamento ed in considerazione dei rischi connessi alla navigazione.
Pertanto è giustificata l’estensione della copertura assicurativa infortunistica IPSEMA dei soci purché si tratti, in primo luogo, di personale iscritto nelle matricole della gente di mare.

Obbligo assicurativo Inail
Tale ultimo requisito consente infatti di coordinare le previsioni del T.U. n. 1124/1965 (che riferisce l’obbligo assicurativo esclusivamente ai lavoratori dipendenti) con la L. n. 413/1984, costituendo l’esercizio della navigazione a scopo professionale elemento centrale per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Allegato
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Nota del 23 dicembre 2008, n. 62