2 maggio 2024
Aggiornato 11:00
Inps, Circolare del 9 dicembre 2008, n. 108

Cumulo tra pensione e redditi di lavoro: Abolite le limitazioni dal 1 gennaio 2009

Sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente

Con la circolare del 9 dicembre 2008, n. 108 l'Inps ha illustrato la nuova disciplina del cumulo in vigore dal 1° gennaio 2009 a seguito delle disposizioni dell'articolo 19, D.L. n. 112/2008 (convertito con L. n. 133/2008) facendo presente che dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.

A decorrere dalla medesima data di cui sopra sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché della gestione separata, a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti
Dalla stessa suddetta data relativamente alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo:
a) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;
b) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.
Dunque le pensioni di anzianità e le pensioni di vecchiaia liquidate nel regime contributivo a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne nonché quelle con anzianità contributiva pari o superiori a 40 anni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.

Pensioni di anzianità
Dal 1° gennaio 2009 le pensioni di anzianità ed i trattamenti di prepensionamento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.
Per le pensioni di anzianità liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2009 le rate spettanti dal 1° gennaio 2009 sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.
Le disposizioni in esame non si applicano:
a) nei confronti dei lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
b) ai trattamenti provvisori liquidati ai lavoratori socialmente utili.
c) ai titolari di assegni straordinari per il sostegno del reddito. Detti assegni sono assoggettati a specifica disciplina
Resta inteso che tali disposizioni si applicano invece ai titolari dei trattamenti definitivi di anzianità.

Pensioni liquidate nel sistema contributivo
Per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di anzianità sono sostituite da un'unica prestazione denominata pensione di vecchiaia».
Dal 1° gennaio 2009 relativamente alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo:
a) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;
b) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.
Dal 1° gennaio 2009 sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché della gestione separata di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni e integrazioni fermo restando il regime delle decorrenze dei trattamenti.
Per stabilire se l'anzianità contributiva sia o meno pari a 40 anni ai fini dell'applicazione della disciplina sul cumulo, deve essere valutata la contribuzione utile ai fini del diritto, ovvero, se più favorevole, la contribuzione utile per la misura del trattamento pensionistico, compresa la contribuzione utilizzata successivamente al pensionamento per la liquidazione di supplementi
Per poter conseguire la pensione di vecchiaia i lavoratori dipendenti devono quindi risolvere il rapporto di lavoro.
Per le pensioni di vecchiaia liquidate nel sistema contributivo con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2009, rientranti nell'ambito di applicazione della norma in esame, le rate spettanti dal 1° gennaio 2009 sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.

Inps, Circolare del 9 dicembre 2008, n. 108