19 aprile 2024
Aggiornato 15:00
Risoluzione Agenzia delle Entrate 3 dicembre 2008, n. 471/E

Redditi di lavoro: per il dipendente che si è trasferimento all’estero il periodo d’imposta non si può frazionare

Si è fiscalmente residenti se alternativamente ci sia l’iscrizione o nelle anagrafi tributarie della popolazione residente, o si abbia la residenza civilistica, o il domicilio

Con la Risoluzione del 3 dicembre 2008, n. 471/E l’ Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’ordinamento italiano non consente di considerare un soggetto residente solo per una frazione dell’anno d’imposta e quindi ha escluso che il trasferimento in corso d’anno possa determinare un «frazionamento» del periodo d’imposta.
Infatti posto che l’ordinamento italiano prevede che una persona fisica possa essere considerata fiscalmente residente qualora alternativamente sia iscritto nelle anagrafi tributarie della popolazione residente, abbia la residenza civilistica, abbia il domicilio, tuttavia in ogni caso, lo status di soggetto residente si acquista quando uno di questi tre requisiti sussiste per la maggior parte del periodo d’imposta.

Lo straniero che si trasferisca in Italia dimorandovi per almeno 183 giorni nell’arco di un anno viene fiscalmente considerato residente nel nostro Paese.
Dal punto di vista tributario, l’acquisto dello status di soggetto residente comporta ’assoggettamento alle imposte italiane di tutti i redditi prodotti nell’arco dell’anno, inclusi quelli realizzati all’estero.
L’espatrio prevede la cancellazione dall’anagrafe tributaria, la risoluzione del contratto di lavoro con la società italiana e la disdetta del contratto di locazione dell’abitazione utilizzata durante la permanenza in Italia.
A tale riguardo l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la normativa italiana «collega invariabilmente l’attribuzione della residenza fiscale ad una valutazione della situazione del soggetto riferibile all’intero anno d’imposta».
Ed anche nel caso in cui il frazionamento del periodo d’imposta fosse ammesso dalla una qualsiasi convenzione queste si limitano a rinviare alla disciplina interna.

Risoluzione Agenzia delle Entrate 3 dicembre 2008, n. 471/E