18 aprile 2024
Aggiornato 18:00
INPDAP, Nota Operativa del 28 novembre 2008, n. 45

Abolizione dall’1 gennaio 2009 del divieto di cumulo tra pensione di P.A. e redditi da lavoro di P.A.

Non per la retribuzione derivante da impieghi nella P.A. se il nuovo rapporto costituisca derivazione, continuazione o rinnovo del precedente rapporto da cui è scaturita la pensione

Con Nota Operativa del 28 novembre 2008, n. 45 l’INPDAP, ha reso noto come il divieto di cumulo tra redditi da pensione e redditi da lavoro che sarà abolito dall’1 gennaio 2009, non riguarda, per il richiamo espresso contenuto al comma 3 dell’art. 19 della legge n. 133/2008, la retribuzione derivante da impieghi nella P.A. quando il nuovo rapporto costituisca derivazione, continuazione o rinnovo del precedente rapporto da cui è scaturita la pensione.

Tale abolizione era stata prevista nell’art. 19 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2008, n. 133, dal 1° gennaio 2009.
Dunque dal 2009 è stata disposta la totale cumulabilità delle pensioni dirette di anzianità a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.
L’articolo in esame ha altresì stabilito che, con la stessa decorrenza del 1° gennaio 2009, le pensioni contributive sono interamente cumulabili con qualsiasi reddito da lavoro se liquidate con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni ovvero al compimento dell’età pensionabile, vale a dire a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne,
L’abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi da lavoro non rileva nei confronti dei titolari delle pensioni ai superstiti e delle pensioni di invalidità.
Per le pensioni di invalidità, continuano a trovare applicazione le vigenti disposizioni in materia di cumulo.

INPDAP, Nota Operativa del 28 novembre 2008, n. 45