27 aprile 2024
Aggiornato 00:30
Inps, Circolare dell’11 novembre 2008, n. 98

Benefici previdenziali per le vittime del terrorismo o di stragi di tale matrice

Indennità a favore dei lavoratori autonomi

ROMA - Con Circolare dell’11 novembre 2008, n. 98 l’Inps ha ricordato, in materia di vittime del terrorismo o di stragi di tale matrice, che l’art 34 della L. 29 novembre 2007, n. 222, di conversione con modificazioni del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159 e articolo 2, commi 105 e 106 della legge 24 dicembre 2007, n. 244., aveva ricompresso fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Per l’attribuzione di tali benefici dovrà essere acquisita la certificazione emessa della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, cui gli interessati devono aver presentato apposita domanda.
Con la citata Circolare l'Inps ha altresì comunicato le novità legislative in materia di benefici alle vittime di stragi o di azioni terroristiche evidenziando l'estensione della platea dei destinatari ai quali si applicano i benefici di natura pensionistica e introduce innovazioni sulle modalità di calcolo della pensione per una parte dei destinatari stessi, nonché l'individuazione a favore dei lavoratori autonomi e liberi professionisti di benefici analoghi a quelli previsti per i lavoratori dipendenti in materia di trattamento di fine rapporto e indennità equipollenti.

L’Inps ha ricordato inoltre che le citate disposizioni si applicano:
- alle vittime (come individuate dall’articolo 1, comma 1, della legge n. 206 del 2004) di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice : 1° settembre 2004 (v. anche articolo 34, comma 3-bis, del d.l. n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007;
- ai superstiti degli aviatori italiani vittime dell’eccidio di Kindu (Congo): 1° aprile 2006 (v. legge n. 91 del 2006);
- ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980 e per i familiari delle vittime e alle vittime superstiti delle azioni criminose della cosiddetta banda della «Uno Bianca»: 1° gennaio 2007 (v. articolo 1, comma 1270, della legge n. 296 del 2006).

Indennità a favore dei lavoratori autonomi
Una particolare indennità è stata prevista a favore dei lavori autonomi che rientrino tra i destinatari della legge n. 206 del 2004 e successive modificazioni e integrazioni per consentire agli stessi di godere di un beneficio assimilabile a quello spettante sul trattamento di fine rapporto o sulle indennità equipollenti ai lavoratori dipendenti.
La medesima disposizione determina anche le modalità di calcolo dell’indennità stessa.
Poiché il beneficio in parola non ha natura previdenziale, al pari di quello spettante sul TFR o indennità equipollenti per i lavoratori dipendenti, si è in attesa di conoscere il parere del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in merito all’amministrazione tenuta all’erogazione della stessa.

Inps, Circolare dell’11 novembre 2008, n. 98