La procedura per effettuare il controllo dei tossicodipendenti in azienda
Legittimo se effettuato dai medici competenti dell’azienda o dalle strutture pubbliche del SSN
Dopo l’individuazione delle procedure che le aziende possono utilizzare per l’effettuazione degli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti nei confronti di lavoratori addetti a mansioni a rischio – così come stabilito dal Provvedimento del 18 settembre 2008 (in G.U. dell’8 ottobre 2008, n. 236 ) della Conferenza Stato-Regioni, dunque il datore di lavoro oggi può sottoporre i propri dipendenti al controllo del loro stato di salute.
In particolare tali procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti e/o psicotrope nei lavoratori, allo scopo di definire ed attivare procedure e misure di sicurezza rivolte a tutelare l’incolumità del lavoratore stesso e di terze persone, devono essere finalizzate primariamente a prevenire incidenti collegati allo svolgimento di mansioni lavorative a rischio.
Ed il controllo dei suddetti lavoratori è possibile solo se effettuato dai medici competenti dell’azienda.
Le citate procedure operative dovranno essere dettate da un indirizzo di cautela conservativa nell’interesse della sicurezza del singolo e della collettività, che prevedano la non idoneità di tali lavoratori allo svolgimento di mansioni a rischio nel caso in cui usino sostanze stupefacenti e/o psicotrope, indipendentemente dalla presenza o meno di dipendenza.
A tale riguardo si evidenzia che esistono sostanze in grado di alterare fortemente le capacità e le prestazioni psicofisiche del soggetto senza necessariamente indurre uno stato di dipendenza (es. LSD, altri allucinogeni ecc.) e dunque tali procedure devono essere finalizzate ad escludere o identificare la condizione di tossicodipendenza e l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, al fine di assicurare un regolare svolgimento delle mansioni lavorative a rischio.
Il rilevamento di condizioni cliniche che necessitano di terapia o trattamenti specifici per la tossicodipendenza dovrà essere preso obbligatoriamente in considerazione in modo da indirizzare la persona verso specifici programmi di cura e riabilitazione di cui all’art. 124 del decreto del Presidente della Repubblica 309/90 e successive modifiche.
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