Obbligo assicurativo INAIL del socio operante in qualità di sovrintendente
Per socio addetto ad opera manuale, socio-sovrintendente, socio-amministratore, socio-amministratore unico
L’INAIL, con la circolare del 7 novembre 2008 n. 66, ha precisato che è soggetto all’obbligo assicurativo il socio di cooperativa e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, impegnato in modo permanente o avventizio, in attività non manuale di sovrintendenza, solo a condizione che lo stesso intrattenga un rapporto di lavoro subordinato con la società - datore di lavoro.
L’Inail ha sempre sostenuto l’esistenza dell’obbligo assicurativo per i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, addetti ad attività non manuale di sovrintendenza al lavoro di altri.
Era cioè sufficiente l'esistenza di un rapporto di dipendenza funzionale identificato nel particolare rapporto di collaborazione tecnica fra socio e società di appartenenza finalizzato al conseguimento di un fine produttivo di beni e servizi.
Anche la giurisprudenza ha seguito tale indirizzo anche in assenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, distinguendo però che le attività manuali o di sovrintendenza rese dal socio per conto della società venissero svolte «con carattere di professionalità, sistematicità ed abitualità» e non già con «interventi occasionali ed eccezionali» .
Ma un recente mutamento dell'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione ha comportato il graduale superamento della nozione del rapporto di «dipendenza funzionale» fra socio-sovrintendente e compagine sociale, e a take indirizzo l’ Inail si era adeguato con le sue Circolari n. 32 del 2000 e n. 22 del 2002.
La Corte di Cassazione ha affermato a tale riguardo che, mentre per il socio impegnato in attività di tipo manuale l'obbligo assicurativo sussiste a prescindere dal fatto che l'attività lavorativa sia prestata in forma subordinata o meno, per i soci che, in modo permanente o avventizio e senza partecipare materialmente al lavoro, sovrintendono a quello di altri, l'obbligo assicurativo sussiste solo nell'ipotesi in cui lo svolgimento di tale attività avvenga in forma subordinata.
Alla luce di quanto sopra, sono da considerare soggetti all'assicurazione obbligatoria «i soci di cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto» impegnati, in modo permanente o avventizio, in attività non manuale di sovrintendenza, solo a condizione che essi intrattengano un rapporto di lavoro subordinato con la società, in quanto datore di lavoro.
Pertanto, ferme restando le attuali polizze assicurative - ove non contestate - a far data dalla ricezione della presente circolare, i soci in questione saranno assoggettabili ad obbligo assicurativo solo laddove si configuri un rapporto di lavoro subordinato.
Le conseguenze sul piano assicurativo sono che per il
- socio addetto ad opera manuale l'obbligo assicurativo sussiste a prescindere dal fatto che l'attività lavorativa sia prestata in forma subordinata o meno, coerentemente con l'indirizzo seguito dalla Corte di Cassazione.
- socio-sovrintendente l'obbligo assicurativo ricorre solo nell'ipotesi in cui tale soggetto operi in esecuzione di un rapporto di lavoro subordinato.
- socio-amministratore, non rileva lo svolgimento delle funzioni di amministratore.
Inoltre per il socio lavoratore addetto ad attività di sovrintendenza, invece, ai fini dell'insorgenza dell'obbligo assicurativo, deve essere dimostrata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, oltre, naturalmente, all'esistenza del requisito oggettivo connesso alle attività rischiose.
- socio-Amministratore unico. E' tenuto all'assicurazione obbligatoria Inail purché egli: presti un'opera manuale, partecipando materialmente al lavoro della società o sovrintenda al lavoro altrui, senza partecipare materialmente al processo produttivo, ma solo se venga accertata la sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato con la compagine sociale.
INAIL – Circolare del 7 novembre 2008, n. 66
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