3 ottobre 2025
Aggiornato 07:00
Pubblico impiego

Corresponsione dell’indennità di amministrazione per i periodi di convalescenza post ricovero

Giustificazioni nel caso di assenze superiori a dieci giorni e dopo il secondo evento di malattia

Con Parere n. 53 del 2008 il Dipartimento della Funzione pubblica ha chiarito che il più favorevole regime retributivo previsto in caso di ricovero ospedaliero spetta anche per il periodo di convalescenza.

In proposito, secondo l’espressa previsione contenuta nel D.L.. del 25 giugno 2008, n. 112 contenente nuove norme in materia di assenze per malattia e per permessi retribuiti il Dipartimento ha chiarito che il secondo periodo del comma 1 dell’art. 71 suddetto, nel caso di ricovero ospedaliero è fatto salvo «il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore». Non riguarda in senso stretto soltanto i giorni di ricovero, ma concerne il regime più favorevole previsto per le «assenze per malattia dovute (…) a ricovero ospedaliero», con ciò comprendendo anche l’eventuale regolamentazione più vantaggiosa inerente il post ricovero.

Pertanto nel caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente del comparto ministeri compete anche la corresponsione dell’indennità di amministrazione, come previsto dal CCNL (art. 21 comma 7 lettera a del CCNL del 16 maggio 1995 come modificato dall’art. 6 del CCNL integrativo del 16 maggio 2001).
Per quanto riguarda le modalità di certificazione dell’assenza per ricovero in struttura privata, il dipartimento ritiene che nel caso di assenze superiori a dieci giorni e dopo il secondo evento di malattia nel corso dell’anno solare l’assenza debba essere giustificata mediante certificazione di struttura sanitaria pubblica o del medico convenzionato con il SSN.

Parere Dipartimento funzione pubblica, n. 53 del 2008