Erogazioni liberali e sussidi nell’imponibile contributivo
Si applica il principio di armonizzazione delle disposizioni fiscali
Con Circolare del 24 ottobre 2008, n. 20 l’ENPALS ha chiarito che a seguito delle recenti disposizioni (art. 2, comma 6, del D.L. n. 93/2008, convertito in legge n. 126/2008) l’assoggettamento al prelievo contributivo dei redditi di lavoro dipendente avviene sulla medesima base imponibile determinata ai fini fiscali in virtù del principio di armonizzazione delle disposizioni fiscali e contributive introdotto con il DLgs. n. 314/1997.
Per effetto della suddetta soppressione, pertanto, concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente da assoggettare a prelievo previdenziale, per l’intero importo, nel mese di effettiva corresponsione:
a) le erogazioni liberali non superiori nel periodo d’imposta a 258,23 euro concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti;
b) i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente;
c) i sussidi corrisposti a dipendenti vittime dell’usura ai sensi della Legge n. 108/1996 o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del D.L. n. 419/1991, convertito dalla legge n. 172/1992.
Enpals, Circolare del 24 ottobre 2008, n. 20
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