12 marzo 2026
Aggiornato 11:39
Consiglio di Stato, sezione VI, Sentenza 9 settembre 2008, n. 4293

Congedi parentali nella P.A.: riposo giornalieri fino al compimento di un anno di vita dei figli anche se la madre è casalinga

Respinto l'appello del Ministero dell’Interno

Con sentenza del 9 settembre 2008, n. 4293 la sezione VI del Consiglio di Stato ha chiarito, dopo anche il positivo parere del Tar, che i periodi di riposo di cui all'art. 10 della l. 30 dicembre 1971, n. 1204 (e successive modificazioni), ovvero i riposi giornalieri fino al compimento di un anno di vita dei figli con i relativi trattamenti economici, spettano al padre lavoratore, che non sia affidatario esclusivo dei figli, anche nel caso in cui la madre svolga l'attività di casalinga.

Fatto e diritto
Un ispettore della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di P.S., aveva chiesto più volte al Questore della Provincia di poter fruire dei periodi di riduzione dell'orario di servizio per allattamento in qualità di lavoratore padre, ai sensi della legge 8 marzo 2000 n. 53, fino al compimento del 1° anno di vita delle proprie due figlie.
La Questura, tenendo conto del parere emesso dalla competente Direzione Centrale del Personale, aveva rigettato le richieste avanzate dall’ispettore.
Secondo tale parere è consentita la sostituzione nella fruizione dei permessi al padre solo qualora la madre sia lavoratrice autonoma e non anche nel caso che la madre sia casalinga.
L’ispettore allora aveva presentato ricorso al Tar per ottenere l'annullamento del provvedimento della Questura e del Ministero dell’Interno, nonché l'accertamento del diritto a vedersi concedere i periodi di riposo giornalieri richiesti con relativo trattamento economico, sino al compimento di un anno di vita delle proprie figlie.
Si costituiva in giudizio per resistere al ricorso il Ministero dell'Interno e la Questura di Arezzo.
Il TAR accoglieva il ricorso, ma il Ministero dell'Interno è ricorso in appello.

La decisione della Corte di Cassazione
Per il Consiglio di Stato «I periodi di riposo di cui all'art. 10 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 e successive modificazioni e i relativi trattamenti economici sono riconosciuti al padre lavoratore: a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre; b) in alternativa alla madre lavoratrice che non se ne avvalga; c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente».
Per il Consiglio di Stato «In caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati e le ora aggiuntive rispetto a quelli previsti possono essere utilizzati anche dal padre», in forza di un'interpretazione estensiva della norma che limita detto beneficio ai casi in cui la moglie non sia lavoratrice dipendente.
(L'Amministrazione aveva appellato sostenendo l'erroneità dell'equiparazione della casalinga alla lavoratrice autonoma)
Premesso che il padre, che non sia affidatario esclusivo, può beneficiare dei congedi solo se la madre sia lavoratrice, e non intenda avvalersi dei congedi spettatigli o non sia lavoratrice dipendente, correttamente il TAR ha ritenuto che l'espressione l'ultima fattispecie possa dirsi comprensiva della «lavoratrice» casalinga.
Posto, infatti, che la nozione di lavoratore assume diversi significati nell'ordinamento, ed in particolare nelle materie privatistiche ed in quelle pubblicistiche, è a quest'ultimo che occorre fare riferimento, trattandosi di una norma rivolta a dare sostegno alla famiglia ed alla maternità, in attuazione delle finalità generali, di tipo promozionale, scolpite dall'art. 31 Cost.
In tale prospettiva, essendo noto che numerosi settori dell'ordinamento considerano la figura della casalinga come lavoratrice, non può che valorizzarsi la ratio della norma, volta a beneficiare il padre di permessi per la cura del figlio allorquando la madre non ne abbia diritto in quanto lavoratrice non dipendente e pur tuttavia impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato.
Così il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, ha respinto l'appello del Ministero dell’Interno.

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