12 marzo 2026
Aggiornato 11:39
Legge 6 agosto 2008, n. 133 ( S.O. n. 196 alla G.U. del 21 agosto 2008, n. 195)

Abolizione del divieto di cumulo tra pensione e redditi di lavoro dal 2009

La penalizzazione precedente resta fino a dicembre 2008

Mentre nel passato il lavoro dei pensionati poteva essere considerato un privilegio purtroppo oggi per molti è una necessità, sia per il numero sempre maggiore di prepensionamenti, sia per la costante diminuzione del tasso di sostituzione, ossia il rapporto tra la pensione e l’ultima retribuzione in servizio.
Così il Governo aveva introdotto il D.L. 25 giugno 2008. n. 112 convertito con modificazioni nella L. 6 agosto 2008, n. 133 (sul S. O. n. 196 alla Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2008 n. 195) che tra l’altro ha stabilito che dal 1° gennaio 2009 tutte le pensioni dirette di anzianità, a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo.

L’art. 19 del D.L. 112 del 2008 convertito nella citata legge ha dunque abrogato il divieto di cumulo tra redditi da pensione e altri redditi derivanti da lavoro autonomo o dipendente; in particolare la norma stabilisce che «A decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con I redditi da lavoro autonomo e dipendente….»
Pertanto dal 2009 i pensionati che svolgevano attività potranno ora evitare di lavorare in nero e mettersi in tasca i compensi guadagnati con il proprio lavoro, al netto delle tasse, senza alcuna penalizzazione, come avveniva ed avverrà fino a dicembre 2008.
Il pensionato che per esempio ha una pensione di 25.000 euro e un reddito di lavoro autonomo di 25.000 euro, non si vedrà più trattenuto l’importo di 7.500 euro circa (Max 30% stabilito dalla L. n. 388 del 2000).
Fanno eccezione alla totale cumulabilità gli emolumenti dei dipendenti pubblici riammessi in servizio presso la P.A., per i quali rimane in vigore la norma che prevede la sospensione dell’assegno fino al definitivo collocamento a riposo.

I redditi interessati - Interessati sono i redditi relativi ai contratti di associazione in partecipazione, ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, ai redditi da lavoro d’impresa, ecc.
Con grande attesa dei pensionati che hanno una attività lavorativa, finalmente ora sarà possibile cumulare i redditi di lavoro dipendente od autonomo con le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini ed ai 60 per le donne, ivi comprese quelle maturate presso la gestione separata (art. 1, comma 26, della legge n. 335/1995), a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti ex lege n. 243 del 2004 e fermo restando il regime delle decorrenze dei trattamenti.

Quali pensioni sono interessate - A partire dal 1 gennaio 2009 sono totalmente cumulabili con reddito di lavoro dipendente ed autonomo:
- le pensioni di anzianità, anche quelle costituite con meno di 40 anni di contribuzione, a carico dell’AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
- le pensioni di vecchiaia interamente liquidate nel sistema contributivo costituite con un’anzianità pari o superiore a 40 anni;
- le pensioni di vecchiaia interamente liquidate nel sistema contributivo a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne;
- le pensioni di vecchiaia interamente liquidate nel sistema contributivo, anticipate rispetto ai 65 e 60 anni di età stabiliti per uomini e donne, a condizione che i soggetti abbiano perfezionato i requisiti richiesti dalla legge 243/2004 così come sono stati modificati dalla legge 247/2007: si tratta dei requisiti di anzianità (minima 35 anni) e di età contenuti nelle tabelle A e B allegate alla legge 247/2007.
Le nuove disposizioni non riguardano i percettori delle pensioni di invalidità e reversibilità ove restano pienamente in vigore le riduzioni previste dalla legge n. 335/1995.
La trattenuta per i soggetti invalidi è, rispettivamente del 25% e del 50%, se i redditi da lavoro superano il trattamento minimo erogato dall’INPS di quattro (23.042 euro) o di cinque volte (28.803 euro).
Le pensione è intera soltanto per chi ha acquisito il diritto dopo 40 anni di contribuzione o per coloro che «godono» del trattamento minimo.
Per quel che concerne, invece, le pensioni di reversibilità la «defalcazione» dell’assegno si ha in presenza di redditi di qualsiasi natura (e non, quindi, solo di lavoro): essa può essere del 25% se questi ultimi superano di tre volte il trattamento minimo INPS, del 40% se lo superano di quattro volte, del 50% se lo superano di cinque.

Adempimenti pratici - L'INPS con Messaggio del 26 giugno 2008, n. 14707, aveva fornito ai titolari di pensione soggetta al divieto di cumulo le istruzioni per la dichiarazione dei redditi percepiti nel corso del 2007.
Tale documentazione doveva essere trasmessa all'Istituto entro il 31 luglio 2008 per mezzo dell'apposito modello 503 AUT oppure attraverso una dichiarazione in carta semplice da presentare presso una delle sedi territoriali INPS.
Inoltre, i pensionati soggetti al divieto di cumulo e che svolgono nel 2008 attività di lavoro autonomo sono tenuti a dichiarare, nell'apposita sezione del citato modello 503 AUT, il reddito che prevedono di conseguire nel corso del 2008 stesso.
Le trattenute sulle pensioni che saranno effettuate in base alla suddetta dichiarazione preventiva, verranno poi conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi per l'anno 2008 che dovrà essere trasmessa a consuntivo nell'anno 2009.

L’art. 19 del D.L. 25 giugno 2008. n. 112 convertito con modificazioni nella L. 6 agosto 2008, n. 133 (sul S. O. n. 196 alla Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2008 n. 195)

Art. 19 - Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. A decorrere dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonche' della gestione separata di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni e integrazioni fermo restando il regime delle decorrenze dei trattamenti disciplinato dall'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 243 del 2004. Con effetto dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma relativamente alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo:
a) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianita' contributiva pari o superiore a 40 anni;
b) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con eta' pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.

2. I commi 21 e 22 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono soppressi.

3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758.