28 agosto 2025
Aggiornato 03:00
Suprema Corte di Cassazione – Sezione lavoro – sentenza 4 giugno 2008, n. 14771

Agenti di commercio: giusta causa di recesso. Diritto di difesa

Il datore di lavoro che intima il recesso non deve necessariamente far riferimento a fatti specifici

Con sentenza del 4 giugno 2008, n. 14771 la Sezione lavoro della Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che l’agente di commercio può essere licenziato per giusta causa analogamente a quanto avviene nel rapporto di lavoro subordinato, ma quando il datore di lavoro intima il recesso non deve necessariamente far riferimento a fatti specifici, ma deve consentirgli di difendersi con congruo anticipo.
Nel caso poi che l’agente abbia più rapporti di lavoro con più società appartenenti allo stesso gruppo finanziario il recesso con la prima legittima il recesso con ognuna di esse qualora si determini un evento che faccia cessare la fiducia dell’imprenditore nei confronti dell’agente, che potrebbe essere tale da coinvolgere anche la fiducia degli altri imprenditori che fanno parte dello stesso gruppo.

Fatto e diritto
Un agente assicurativo plurimandatario aveva presentato ricorso al giudice esponendo che la FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI S.p.a. e l'EFFEVITA S.p.a., presso le quali aveva egli aveva svolto l'attività di agente assicurativo gli avevano comunicato il recesso per giusta causa costituita dall'avere egli stipulato «numerose polizze sulla base di false attestazioni dello stato del rischio», e chiedendo che il Tribunale dichiarasse l’illegittimità del recesso intimato dalle predette Società per inesistenza della giusta causa e che le Società erano responsabili dei danni che egli aveva subito.
Il Tribunale accolse il ricorso e le domande, ma la Corte d'Appello, accogliendo l'impugnazione proposta dalle predette Società, le respinse.

La decisione della Corte d’Appello
Per la Corte d’Appello l'istituto della giusta causa, previsto per il rapporto di lavoro subordinato, può essere utilizzato anche nel rapporto di lavoro autonomo; soltanto che la strutturale differenza dei rapporti non consente tuttavia la meccanica estensione tout - court della disciplina.
Con tali limiti, non è pertanto necessario che il datore di lavoro, nell’intimare il recesso, debba fin dall'inizio far riferimento a fatti specifici, essendo sufficiente che l'agente sia posto in condizione di difendersi con congruo anticipo, in quanto i fatti siano dall'agente conosciuti e che, pur genericamente dedotti, siano accertati dal giudice.
Nel caso in esame, attraverso l'istruttoria è stato accertato che le false attestazioni di rischio (con conseguenti favorevoli condizioni contrattuali) non erano sporadiche, bensì numerose e sistematiche.
Ciò costituiva grave inadempimento contrattuale per la violazione delle comuni regole di diligenza: l’agente avrebbe dovuto rendersi conto dell'evidente anomalia costituita dalla concentrazione temporale di centinaia di nuovi clienti (acquisiti dalla FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI S.p.a. provenienti tutti dalla Società assicuratrice AUGUSTA), e tutti forniti delle predette favorevoli attestazioni di rischio.
E dato che la norma contrattuale prevede che gli incarichi conferiti al medesimo agente da imprese dello stesso gruppo finanziario possono essere considerati come un incarico unico a tutti gli effetti, la specifica giusta causa di recesso nel rapporto con una Società comprometteva il rapporto di fiducia con l'altra Società, e dunque la giusta causa di recesso era sussistente.
Allora l’agente per la cassazione di questa sentenza ha presentato ricorso in Cassazione.

La decisione della Corte di Cassazione
Per la Corte di cassazione nel lavoro autonomo la fiducia, in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività (per luoghi, tempi, modalità e mezzi in relazione al conseguimento delle finalità aziendali), assume maggiore intensità e quindi è sufficiente un fatto di minore consistenza per farla cessare.
Per la Corte di Cassazione la valutazione della gravità del comportamento del dipendente ai fini del giudizio sulla legittimità della giusta causa deve essere compiuta tenendo conto dell'incidenza del fatto sul particolare rapporto fiduciario che lega il datore di lavoro al lavoratore, delle esigenze poste dall'organizzazione produttiva e delle finalità delle regole di disciplina postulate da detta organizzazione.
La cessazione della fiducia (giusta causa del recesso dal rapporto di lavoro di agenzia), pur originando da un evento che si verifichi nell'ambito d'uno specifico rapporto e direttamente riguardando il relativo imprenditore, ha fondamento in questa oggettività.
Secondo la Cassazione un evento può diventare idoneo a far venire meno la fiducia nei confronti di altro imprenditore che, pur giuridicamente distinto, è collegato con il primo imprenditore da comunanza di interessi.
Quindi, secondo la Cassazione, l'evento che determina la cessazione della fiducia d'un imprenditore (nei confronti del lavoratore), anche se intervenga nell'ambito del suo rapporto di lavoro, è idoneo a coinvolgere anche altro imprenditore che sia parte dello stesso gruppo, ed a determinare la cessazione della sua fiducia (nei confronti del predetto lavoratore, con il quale egli ha un proprio distinto rapporto di lavoro), ed a legittimare il suo distinto recesso.
Per la Cassazione dunque «l'evento che, determinando, nell'ambito d'un rapporto di agenzia, la cessazione della fiducia della Società preponente nei confronti del suo agente, legittima il recesso della Società dal rapporto di lavoro, è idoneo a determinare la cessazione della fiducia di altra Società appartenente allo stesso gruppo finanziario ed a legittimare il suo conseguente recesso dal suo distinto rapporto di lavoro con l'agente».

Suprema Corte di Cassazione – Sezione lavoro – sentenza 4 giugno 2008, n. 14771
Presidente Mattone – Relatore Cuoco - Pm Salvi - Ricorrente Fiume - Controricorrente Fondiaria Sai Assicurazioni Spa ed altro
Svolgimento del processo
Con ricorso del 30-XI-2000 Leonardo Fiume esponendo che la FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI S.p.a. e l'EFFEVITA S.p.a., presso le quali aveva egli aveva svolto l'attività di agente assicurativo in Foggia, con lettera del 6 maggio 2000 gli avevano comunicato il recesso per giusta causa costituita dall'avere egli stipulato «numerose polizze sulla base di false attestazioni dello stato del rischio», chiese che il Tribunale di Foggia dichiarasse che il recesso intimato dalle predette Società era illegittimo per inesistenza della giusta causa e che le Società erano responsabili dei danni che egli aveva subito.
Il Tribunale accolse la domanda. Con sentenza del 26 aprile 2005 la Corte d'Appello di Bari, accogliendo l'impugnazione proposta dalle predette Società, respinse la domanda.
Premette il giudicante che l'istituto della giusta causa, previsto per il rapporto di lavoro subordinato, può essere utilizzato anche nel rapporto di lavoro autonomo; la strutturale differenza dei rapporti non consente tuttavia la meccanica estensione tout - court della disciplina.
In questi limiti, non è pertanto necessario che il preponente, nell’intimare il recesso, debba fin dall'inizio far riferimento a fatti specifici, essendo sufficiente che l'agente sia posto in condizione di difendersi con congruo anticipo, in quanto i fatti siano dall'agente conosciuti aliunde e che, pur genericamente dedotti, siano accertati dal giudice.
Nel caso in esame, attraverso l'istruttoria è stato accertato che le false attestazioni di rischio (con conseguenti favorevoli condizioni contrattuali) non erano sporadiche, bensì numerose e sistematiche.
Ciò costituiva grave inadempimento contrattuale per la violazione delle comuni regole di diligenza: il Fiume avrebbe dovuto rendersi conto dell'evidente anomalia costituita dalla concentrazione temporale di centinaia di nuovi clienti (acquisiti dalla FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI S.p.a. provenienti tutti dalla Società assicuratrice AUGUSTA), e tutti forniti delle predette favorevoli attestazioni di rischio.
Poiché per il sub - agente era contrattualmente previsto il diretto ed esclusivo rapporto con l'agente, l'eventuale responsabilità del sub - agente non escludeva la responsabilità dell'agente.
Poiché la norma contrattuale prevede che gli incarichi conferiti al medesimo agente da imprese dello stesso gruppo finanziario possono essere considerati come un incarico unico a tutti gli effetti, e d'altronde la specifica giusta causa di recesso nel rapporto con una Società comprometteva il rapporto di fiducia con l'altra Società, anche nei rapporti con la POLARIS VITA S.p.a. (attualmente EFFEVITA S.p.a.) la giusta causa di recesso era sussistente.
Per la cassazione di questa sentenza Leonardo Fiume propone ricorso, articolato in 5 motivi; la FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI S.p.a. e l'EFFEVITA S.p.a. resistono con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 cod. civ. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che:
1a. l'Accordo nazionale per gli agenti di assicurazione 28 luglio 1994 prevede il recesso per giusta causa, senza alcuna limitazione in ordine a modalità e contenuto del recesso; l'applicabilità analogica dell'art. 2119 cod. civ. al rapporto di lavoro autonomo comporta la necessità dell'immediatezza, della specificità e dell'immodificabilità della contestazione; la netta contrapposizione fra lavoro autonomo e lavoro subordinato, ritenuta dal giudicante, non giustifica una diversità, in relazione al recesso per giusta causa;
1.b. l'addebito inizialmente contestato (l'aver arrecato gravi ed ingenti danni alle Compagnie assicuratrici a causa della stipulazione di «numerose polizze RC AUTO sulla base di false attestazioni dello stato del rischio e nella violazione delle norme di cui alla Legge n. 990 del 1969«) era stato ritenuto generico dal primo giudice;
1.c. nel corso del processo l'addebito era stato poi individuato nella emissione di due sole polizze sulla base di false attestazioni dello stato di rischio; era stato poi dedotto che il motivo di scioglimento del rapporto era la violazione delle istruzioni contenute in circolare aziendale asseritamente inviata all'Agente.
2. Con il secondo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 2119 e 2697 cod. civ. e dell'art. 116 cod. proc. civ. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che l'affermazione della sentenza impugnata, per cui sarebbero state prodotte in giudizio ben 450 attestazioni di rischio false, non ha riscontro nella documentazione delle Società, poiché queste non hanno mai prodotto in giudizio le 450 attestazioni di rischio; né emerge alcun riscontro probatorio sull'effettiva falsità delle attestazioni (solo in due casi, e con molta difficoltà, è stata riscontrata l'anomalia degli attestati).
3. Con il terzo motivo, denunciando per Pari 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 cod. civ. e degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che nel corso del processo la causa del recesso è stata più volte modificata; e solo in appello le Società, oltre a precisare il numero delle polizze, hanno indicato la diversa normativa violata, e poi specificato che il Fiume avrebbe disatteso le istruzioni del mandante.
Il giudice avrebbe dovuto dichiarare inammissibili le domande nuove; di ciò il ricorrente chiede accertamento attraverso diretto esame ed interpretazione degli atti processuali.
4. Con il quarto motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 2119 e 1746 cod. civ. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che:
4.a. la crisi della fiducia deve essere valutata in concreto, in relazione alla natura ed alla qualità del rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto;
4.b. non era stata valutata l'assenza di «coscienza e volontarietà da parte dell'agente nel compimento dei fatti posti a base del recesso»; «l'accusa di truffa, mossa apertis verbis, era contraddetta da 20 anni di attività prestata dal Fiume senza alcun rilievo o contestazione, e dal fatto che non vi era stata azione penale nei suoi confronti; e, poiché la Società avrebbe potuto rettificare il contratto, non sussisteva danno alcuno;
4.c. solo con la memoria di costituzione è stata specificata la normativa «violata»; e questa normativa «(DL n. 957 del 1979 e DPR n. 45 del 1981)» riguarda solo il contenuto degli attestati, e le modalità del rilascio, imponendo all'Agente l'obbligo di acquisizione dell'attestato, la verifica del contenuto (in conformità con le disposizioni dell'art. 6 del DPR), nonché l'allegazione del documento alle polizze inoltrate in Compagnia;
4.d. indipendentemente dall'ammissibilità della documentazione tardivamente prodotta e dalla mancata prova dell'invio della documentazione al Fiume (che l'ha conosciuta solo in corso di causa) e dalla modificazione della domanda (stante la modificazione della motivazione del recesso), anche un capillare controllo degli attestati (che peraltro esula dal dovere professionale dell'Agente) non avrebbe consentito di accertare la falsità, poiché questi «non si presentavano né alterati né recanti correzioni (né era significativo che fossero scritti a macchina e non al computer)»; la falsità era accettabile solo negli archivi della AUGUSTA S.p.a.;
4.e. gli attestati erano stati rimessi alla FONDIARIA SAI ASSICURAGLIONI S.p.a., la quale era in grado di accertarne la falsità;
4.f. non sussiste norma che imponga all'agente l'obbligo di accertare la falsità degli attestati (circolare: verificare che l'attestato non sia contraffatto o non corretto nel contenuto);
4.g. la sanzione era sproporzionata all'addebito contestato (anche l'I.S.V.A.P. aveva espresso il parere che sanzione adeguata sarebbe stata la mera censura).
5. Con il quinto motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 4 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 2119 e 1746 cod. civ. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che la legittimità del recesso della EFFEVITA S.p.a. è stata motivata con l'appartenenza di questa Società, con FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI S.p.a., allo stesso gruppo finanziario.
Il ritenere che l'appartenenza al medesimo gruppo finanziario (pur nell'autonomia del patrimonio e dell'oggetto sociale, con due distinti rami di attività assicurativa) consenta l'estensione del recesso intimato da un soggetto agli altri, significa giustificare un recesso per relationem; il che, non essendo stata fornita prova alcuna della condivisione del rapporto fiduciario, è fantadiritto.
6. I motivi del ricorso, che essendo interconnessi devono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
7. Su un piano generale, è da osservare che fra lavoro autonomo e lavoro subordinato sussiste differenza strutturale e conseguente differenza di disciplina.
Aspetto di questa differenza è il fatto che nel rapporto di agenzia, pur nell'applicabilità del recesso per giusta causa, il preponente non deve far riferimento - fin dal momento della comunicazione del recesso - a fatti specifici, essendo sufficiente che di tali fatti l'agente sia a conoscenza anche aliunde o che essi siano dedotti e correlativamente accertati dal giudice (Cass. 16 marzo 2000 n. 3084).
8. Aspetto di questa differenza è anche l'intensità della fiducia che è riposta nel lavoratore. In questo quadro è da affermare:
«Pur comune fondamento del rapporto di lavoro autonomo e del lavoro dipendente, nel lavoro autonomo la fiducia, in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività (per luoghi, tempi, modalità e mezzi in relazione al conseguimento delle finalità aziendali), assume maggiore intensità. Ed in corrispondenza di questa maggiore intensità, è sufficiente un fatto di minore consistenza per farla cessare».
Da ciò, l'infondatezza delle censure precedentemente riportate sub «1», «3», «4.c.».
9. La censura precedentemente riportata sub «2», che è in contrasto con quanto affermato e diffusamente motivato in sentenza (p. 5), essendo palesemente priva, peraltro, degli elementi di autosufficienza, è inammissibile.
10. Come affermato da questa Corte, la valutazione della gravità del comportamento del dipendente ai fini del giudizio sulla legittimità della giusta causa deve essere compiuta tenendo conto dell'incidenza del fatto sul particolare rapporto fiduciario che lega il datore di lavoro al lavoratore, delle esigenze poste dall'organizzazione produttiva e delle finalità delle regole di disciplina postulate da detta organizzazione (Cass. 1^ dicembre 1997 n. 112163), considerando il comportamento del prestatore anche nella sua portata soggettiva e con riferimento alle circostanze e condizioni in cui è stato posto in essere, ai modi, agli effetti ed all'intensità dell'elemento psicologico dell'agente (Cass. 15 febbraio 2008 n. 3865).
L'accertamento sulla idoneità del fatto a ledere la fiducia del datore, costituendo apprezzamento di un fatto, è funzione del giudice di merito; e, esente da vizi giuridici e logici, in sede di legittimità è insindacabile (ex plurimis, Cass. 22 agosto 2007 n. 17887; Cass. 9 luglio 2007 n. 15334); ciò è a dirsi anche in ordine alla valutazione del rapporto di proporzionalità fra il fatto commesso e la reazione aziendale (Cass. 8 gennaio 2008 n. 144).
Nei confronti delle affermazioni contenute in sentenza, la censura precedentemente riportata sub «4.a.», «4.b.» è pertanto infondata.
11. Le censure precedentemente riportate sub «4.d», «4.e.», «4.f.», «4.g.», essendo apprezzamenti del giudice di merito adeguatamente motivati e privi di errori logici o giuridici, sono infondate.
12. Su un piano generale, la fiducia che lega reciprocamente due soggetti è costituita dalla condizione di certezza, sicurezza e tranquillità per l'assegnamento nell'altrui lealtà, sincerità, onestà e buona fede.
Gli elementi di affidabilità di un soggetto (ad esempio, il lavoratore) involgono tale soggetto, nella sua oggettività.
La cessazione della fiducia (giusta causa del recesso dal rapporto di lavoro di agenzia), pur originando da un evento che si verifichi nell'ambito d'uno specifico rapporto e direttamente riguardando il relativo imprenditore, ha fondamento in questa oggettività.
E per questa oggetti vita l'evento diventa idoneo a svolgere i suoi effetti (cessazione di fiducia) nei confronti di altro imprenditore che, pur giuridicamente distinto, è collegato con il primo imprenditore da comunanza di interessi.
Ed invero, il collegamento economico - funzionale fra imprese facenti parte dello stesso gruppo, pur non costituendo un'unitaria soggettività giuridica (Cass. 14 novembre 2005 n. 22927) né essendo sufficiente a far ritenere che i successivi rapporti di uno stesso lavoratore con le società collegate diano luogo ad un unico ininterrotto rapporto di lavoro (Cass. 26 giugno 1982 n. 3869) né che gli obblighi inerenti ad rapporto di lavoro formalmente costituito con una società si estendano anche alle altre (Cass. 15 maggio 2006 n. 11107; Cass. 1^ aprile 1999 n. 3136), determina tuttavia una convergenza di interessi economici (Cass. 17 gennaio 1977 n. 238 ha ritenuto che sotto il profilo economico il gruppo possa essere considerato unitario).
E per questa convergenza, l'evento che determina la cessazione della fiducia d'un imprenditore (nei confronti del lavoratore), anche se intervenga nell'ambito del suo rapporto di lavoro, è idoneo a coinvolgere anche altro imprenditore che sia parte dello stesso gruppo, ed a determinare la cessazione della sua fiducia (nei confronti del predetto lavoratore, con il quale egli ha un proprio distinto rapporto di lavoro), ed a legittimare il suo distinto recesso.
È pertanto da affermare quanto segue.
«L'evento che, determinando, nell'ambito d'un rapporto di agenzia, la cessazione della fiducia della Società preponente nei confronti del suo agente, legittima il recesso della Società dal rapporto di lavoro, è idoneo a determinare la cessazione della fiducia di altra Società appartenente allo stesso gruppo finanziario ed a legittimare il suo conseguente recesso dal suo distinto rapporto di lavoro con l'agente».
13. La censura precedentemente riportata sub «5» è pertanto infondata.
14. Il ricorso deve essere respinto.
15. Sussistono giusti motivi (l'iniziale accoglimento della domanda) per disporre la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso; compensa le spese del giudizio di legittimità.