Una Tantum dei lavoratori addetti all’industria tessile - abbigliamento
Ricalcolo delle prestazioni economiche di maternità, di malattia, di integrazione salariale e di congedo matrimoniale
Con Circolare 8 Agosto 2008, n. 84, l’Inps, ha fornito chiarimenti in ordine alla «Una Tantum» dei lavoratori addetti all’industria tessile e abbigliamento in particolare per quanto attiene al ricalcolo delle prestazioni economiche di maternità, di malattia, di integrazione salariale e di congedo matrimoniale
Come più volte ricordato dall’Inps le somme corrisposte a titolo di arretrati retributivi in misura forfetaria per effetto di quanto disposto da accordi di rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro devono essere conteggiate ai fini della riliquidazione delle prestazioni di malattia, maternità, riposi per allattamento nonché per donazioni del sangue, integrazione salariale e congedo matrimoniale, che il datore di lavoro ha anticipato ai dipendenti e conguagliato nel modello DM 10/2.
Accordo dell’11 giugno 2008, di rinnovo del C.C.N.L.
In base a quanto previsto dal citato accordo di rinnovo dell’11 giugno 2008, che ha rinnovato il C.C.N.L. 11 aprile 2006, per i lavoratori dell’industria tessile/abbigliamento ha disposto una «una tantum» di 114,00 euro, sono considerati utili ai fini della maturazione dell’importo forfetario a titolo di arretrati retributivi i giorni di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio nonché congedo matrimoniale intervenuti nel periodo compreso nel periodo 1° aprile-30 giugno 2008 e per i quali siano stati erogati trattamenti a carico dell’Istituto competente e di integrazione a carico delle aziende.
Anche per i periodi di sospensione del rapporto di lavoro e riduzione dell’orario di lavoro per intervento della Cig e della Cigs, nonché di riduzione dell’orario di lavoro settimanale per contratti di solidarietà compete la corresponsione dell’una tantum.
Trattamento dell’una tantum
Gli importi forfetari a titolo di arretrati retributivi sono suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo di vacanza contrattuale (1° aprile-30 giugno 2008), considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
L’una tantum in questione è ridotta proporzionalmente, per i contratti di lavoro part-time, in ragione del minore orario di lavoro convenuto e non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e legale ed è escluso, altresì, dalla base di calcolo del TFR.
La corresponsione dell’una tantum non compete per i periodi mensili nei quali si è verificata una sospensione della prestazione senza diritto alla retribuzione come nel caso di servizio militare, aspettativa, congedo parentale, cassa integrazione guadagni a zero ore.
Conteggio delle prestazioni economiche
Per le prestazioni economiche di malattia e di maternità, che interessano i soli eventi iniziati tra i mesi di maggio 2008 e luglio 2008 (salvo, per la malattia, il caso di ricaduta), nonché sui riposi orari post partum, sulle «retribuzioni» corrisposte ai donatori di sangue e sulle altre prestazioni a carico dell’INPS, conguagliabili con i contributi, tali emolumenti vanno conteggiati nei limiti della quota riferita al mese considerato, da computare secondo le regole previste per le mensilità aggiuntive o premi.
In ordine poi agli effetti riflessi sulle integrazioni salariali, sia ordinarie che straordinarie, erogate nell’ambito del periodo cui si riferisce la spettanza dell’importo in questione (1° aprile/30 giugno 2008), gli importi degli arretrati retributivi non vanno conteggiati nei periodi di paga in cui sono stati erogati, bensì suddivisi pro quota nei periodi di paga cui si riferiscono.
Differenze di trattamento
La differenza del trattamento di integrazione salariale riconosciuta dal datore di lavoro per effetto dell’erogazione degli arretrati retributivi deve essere esposta in uno dei righi del quadro D del modello DM 10/2, preceduta dall’annotazione «CIG ordinaria: arr. CCNL» e dal codice V880 oppure dall’annotazione «CIG straordinaria: arr. CCNL» e dal codice V890.
Resta fermo, in ogni caso, che tali differenze spettano entro il limite del massimale mensile previsto per le integrazioni salariali, ordinarie e straordinarie.
Inps, Circolare 8 Agosto 2008, n. 84
SOMMARIO: gli arretrati retributivi previsti dall’Accordo 11 giugno 2008 per il rinnovo del C.c.n.l. per l’industria tessile/abbigliamento (euro 114,00 per il periodo 1.4.2008-30.06.2008) sono valutati pure ai fini della determinazione delle prestazioni economiche di malattia, di maternità, di congedo matrimoniale e di integrazione salariale
L’accordo 11 giugno 2008, per il rinnovo del C.C.N.L. stipulato in data 11 aprile 2006 per i lavoratori dell’industria tessile/abbigliamento ha previsto, tra l’altro, la corresponsione a titolo di arretrati retributivi, ai lavoratori in forza alla data dell’11 giugno 2008, di un importo forfettario lordo di 114,00 euro, applicabile a tutti i livelli, da corrispondere con la retribuzione del mese di giugno 2008 e da commisurare all’anzianità di servizio maturata nel periodo 1° aprile-30 giugno 2008 (v. testo contrattuale, all. n.1).
L’una tantum è ridotta proporzionalmente, per i contratti di lavoro part-time, in ragione del minore orario di lavoro convenuto.
L’importo dell’una tantum non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e legale ed è escluso, altresì, dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
L’erogazione non compete per i periodi mensili nei quali si è verificata una sospensione della prestazione senza diritto alla retribuzione (es. servizio militare, aspettativa, congedo parentale, cassa integrazione guadagni a zero); sono invece considerate utili ai fini della maturazione dell’una tantum le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale e donazioni Avis, intervenute nel periodo 1° aprile-30 giugno 2008, che abbiano dato luogo al pagamento di trattamenti economici previdenziali a carico dell’Istituto competente e, ove dovuto, di integrazione a carico delle aziende.
Ai lavoratori che nel periodo considerato fruiscano di trattamenti di Cassa integrazione guadagni, di riduzione dell’orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali, l’importo dell’una tantum sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.
Circa i riflessi sulle prestazioni economiche di malattia e di maternità (nonché sui riposi orari post partum, sulle «retribuzioni» corrisposte ai donatori di sangue e sulle altre prestazioni a carico dell’INPS, conguagliabili con i contributi) erogate nel periodo a cui si riferiscono gli arretrati retributivi in questione, si ribadiscono, in quanto applicabili, le disposizioni fornite, secondo le quali detti emolumenti vanno conteggiati nei limiti della quota riferita al mese considerato, da computare secondo le regole previste per le mensilità aggiuntive o premi (v. circolare n.127 del 17.5.1991 e le altre precedenti ivi richiamate, a cui si deve aver riguardo anche per le modalità di conguaglio).
Ovviamente, in relazione al sistema vigente per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia e di maternità, la particolare applicazione potrà interessare i soli eventi iniziati tra i mesi di maggio 2008 e luglio 2008 (salvo, per la malattia, il caso di ricaduta).
Per quanto attiene agli effetti riflessi sulle integrazioni salariali, sia ordinarie che straordinarie, erogate nell’ambito del periodo cui si riferisce la spettanza dell’importo in questione (1° aprile/30 giugno 2008), devono applicarsi le istruzioni impartite in materia di ricalcolo delle prestazioni in argomento con la circolare n.58 del 5 marzo 1991.
Resta fermo che le quote di «una tantum» relative ai periodi integrati nell’arco di tempo sopraindicato potranno essere poste in pagamento entro la capienza del limite stabilito dai massimali mensili che, come è noto, attualmente (cfr. circolare n.25 del 27.1.96) riguardano anche le integrazioni salariali ordinarie.
In merito, infine, ai riflessi sull’ammontare delle integrazioni salariali straordinarie per solidarietà – il cui importo, si rammenta, è pari al 60 per cento della retribuzione di riferimento per i contratti stipulati a decorrere dal 14 giugno 1995 - e dell’assegno per congedo matrimoniale si richiamano le disposizioni contenute nella circolare n.247 del 23.10.1992.
Il Direttore generale