20 aprile 2024
Aggiornato 10:30

Cancellazione ICI prima casa

Dopo 16 anni scompare l’Imposta comunale sugli immobili relativamente alla prima casa e alle sue pertinenze

Dopo 16 anni scompare l’Imposta comunale sugli immobili relativamente alla prima casa e alle sue pertinenze
Questa tassa locale, nata nel 1992 come imposta straordinaria, è divenuta successivamente un tributo permanente sulle abitazioni.

Il governo Berlusconi, nella prima riunione del consiglio dei ministri, ha deciso che:
da giugno 2008 non deve più essere pagata l’imposta comunale sulla prima casa, ossia l’immobile adibito ad abitazione principale;
l’esclusione non riguarda invece quegli immobili di lusso adibiti ad abitazione principale ma compresi nella categoria (categoria catastale A1, A8 e A9). Per le abitazioni di lusso si continuano comunque ad applicare le detrazioni vigenti.

Costi - Il costo dell’operazione è 2,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, e 2010; a decorrere dall’anno 2011 si provvederà con la legge finanziaria.

Abitazione principale - L’«abitazione principale», sulla quale non si deve più pagare l’Ici, è la casa dove il contribuente ha la residenza anagrafica. Si può comunque provare di avere la dimora abituale in un immobile diverso da quello in cui si ha la residenza anagrafica e ottenere il beneficio su quell’abitazione.

L’esenzione Ici vale anche per i box - I proprietari non dovranno più pagare l’imposta anche sulle pertinenze (come box, garage, cantine) dell’abitazione principale. Le pertinenze sono però esenti nei limiti tabiliti nei regolamenti comunali.

Abitazioni «assimilate« - Vi sono anche altre abitazioni «assimilate» a quella principale per cui vale l’esenzione Ici. Si tratta degli immobili ai quali il Comune ha deciso di estendere i benefici previsti per le abitazioni principali, ai fini dell’aliquota agevolata o anche della detrazione. L’assimilazione deve però essere contenuta nel regolamento comunale, in vigore al 29 maggio scorso. Un caso tipico di assimilazione è quello dell’abitazione concessa in uso gratuito ai parenti.

Gli eredi - Se uno dei coniuge viene a mancare, all’altro spetta il diritto di abitazione sulla casa che costituiva abitazione della famiglia. Finché il coniuge superstite continua a vivere nella casa ereditata, è lui l’unico soggetto passivo dell’imposta che, in base alla nuova esenzione, non dovrà pagare. Né dovranno versarla gli altri eredi, che si trovano in una situazione analoga a quella del nudo proprietario.

I residenti all’estero - Gli immobili posseduti dai cittadini italiani che risiedono all’estero sono esclusi dal beneficio. Anche in questo caso, però, se il regolamento comunale li assimila all’abitazione principale, neanche su questi immobili si dovrà pagare l’Ici.