29 marzo 2024
Aggiornato 15:00
Amministrative 2011

Ai Sindaci e Presidenti premio di maggioranza in Consiglio

Ai ballottaggi vince chi prende più voti. Si perfezionano i seggi

ROMA - Nelle sei province e negli 83 comuni che non sono riusciti a eleggere al primo turno i presidenti e i sindaci il 15 e il 16 maggio, i ballottaggi avranno luogo dalle ore 8 alle ore 22 di domenica 29 maggio e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì 30 maggio 2011. Lo scrutinio avrà inizio non appena chiusi i seggi. Verranno prima proclamati i presidenti di provincia e i sindaci vincitori e poi, sulla base di questi risultati, assegnati i seggi in consiglio provinciale e in consiglio comunale alle forze politiche che li hanno sostenuti, assicurando comunque una maggioranza di almeno il 60% seggi al vincitore.

AFFLUENZA ALLE URNE - Il Viminale rileverà tre volte l'affluenza la domenica: alle 12, alle 19 e a chiusura seggi alle 22. Il lunedì verrà invece rilevata solo l'affluenza definitiva alle 15.

COME SI ELEGGE IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA - Per eleggere il Presidente della Provincia si vota con una scheda di colore giallo. L'elettore traccia un segno sul riquadro che riporta il nome del candidato alla Presidenza della Provincia prescelto, vicino al quale appaiono i simboli dei partiti che si sono con lui collegati o apparentati. Sono ammessi al ballottaggio i due candidati che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. Viene eletto chi, fra i due, ottiene più voti. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con i gruppi dichiarati al primo turno. I candidati entro sette giorni dal ballottaggio hanno facoltà di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di candidati rispetto a quelli con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno, con dichiarazione della nuova lista dell'avvenuto apparentamento. Il Presidente della Provincia e il Consiglio provinciale durano in carica cinque anni. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla stessa carica, a meno che uno dei due mandati precedenti abbia avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

PREMIO DI MAGGIORANZA COLLEGATO AL PRESIDENTE ELETTO - L'attribuzione dei seggi al consiglio provinciale viene effettuata dopo l'elezione del presidente della Provincia del secondo turno di votazione, con l'assegnazione del premio di maggioranza al gruppo o ai gruppi di candidati collegati al candidato presidente eletto. L'elezione dei consiglieri è effettuata sulla base di collegi uninominali. Al riparto dei seggi non sono ammessi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno di votazione meno del 3% dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia. Se a seguito di tale riparto il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60% dei seggi del consiglio, viene comunque assegnato loro un numero di seggi pari a tale percentuale.

COME SI ELEGGONO I SINDACI - Per eleggere i Sindaci nei Comuni con popolazione al di sopra dei 15 mila abitanti si vota con una scheda di colore azzurro. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto. Al secondo turno di ballottaggio nei Comuni sono ammessi i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste dichiarati al primo turno. Essi hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno, riscontrate da dichiarazione di apparentamento da parte dei nuovi gruppi che lo sostengono. Al secondo turno di votazione è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco non è, allo scadere del secondo mandato,immediatamente rieleggibile alla stessa carica, a meno che uno dei due mandati precedenti abbia avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. Il sindaco e il consiglio comunale durano in carica per un periodo di cinque anni.

PREMIO MAGGIORANZA A SINDACO IN CONSIGLIO COMUNALE - L'attribuzione dei seggi al consiglio comunale viene effettuata dopo l'elezione del sindaco del secondo turno di votazione, con l'assegnazione del premio di maggioranza alla lista o gruppo di liste collegate al candidato sindaco eletto. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno,alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbiano già conseguito almeno il 60% dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60% dei seggi,sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato il 50% dei voti validi.