12 marzo 2026
Aggiornato 11:39
Riforme

Pdl tenta modifica art.1 della Carta contro Consulta e Toghe

Le Camere sono sovrane ma ora sotto scacco di altri poteri, anche del Colle

ROMA - «L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro». Ma non solo: fondata anche «sulla centralità del Parlamento quale titolare supremo della rappresentanza politica della volontà popolare espressa mediante procedimento elettorale». E' la proposta di legge costituzionale presentata dal pidiellino Remigio Ceroni per modificare il comma 1 della Carta. Inalterato il comma 2: «La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione». E' lo stesso Ceroni a spiegare nella relazione della pdl le motivazioni alla base della proposta: ridimensionare il potere di magistratura e Corte Costituzionale, e 'sventare' il possibile scioglimento delle Camere paventato nei mesi scorsi dal Presidente della Repubblica.

Il principio della centralità del Parlamento «pur deducibile dalla nostra Costituzione nelle sue varie articolazioni - scrive Ceroni - non è stato esplicitato con dichiarazione solenne nella Carta costituzionale. Soprattutto in tempi di crisi dei valori ed in presenza di fortissimi ed accesi contrasti tra le forze politiche che possono mettere in discussione o addirittura sovvertire il sistema democratico, è dunque consigliabile enunciare tale principio nel 1 comma dell'art. 1 Cost. Né il Presidente della Repubblica, infatti, né il Governo, né la Corte Costituzionale, né la magistratura sono titolari della rappresentanza politica quale espressione della volontà del popolo sovrano, perché tali organi non vengono eletti dal popolo».

Per Ceroni, in fatti, «non è un mistero che oggi i poteri del Parlamento e del Governo sono debolissimi e sono tenuti sotto scacco dalla Magistratura e dalla Corte Costituzionale e cioè da organi privi totalmente di rappresentanza politica, i quali, tuttavia, con un'interpretazione sempre più espansiva delle norme costituzionali ma in violazione dei principi ispiratori della Costituzione stessa, si arrogano compiti ed attribuzioni che non spettano loro». In questo modo determinando «non più la leale collaborazione tra i poteri dello Stato, ma il sopravvento esclusivo, e per di più irresponsabile e perciò tirannico e lesivo dei più elementari diritti dei cittadini, di un potere sull'altro, con la conseguente scomparsa sostanziale e formale, della stessa sovranità popolare».

L'altro obiettivo è chiarire che non è ipotizzabile lo scioglimento delle Camere da parte del Capo dello Stato in presenza di una maggioranza parlamentare che sorregge un governo: «Il Presidente della Repubblica, ex art. 88 Cost., può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse, ma non può certo farlo se il Governo mantiene la fiducia delle Camere e/o della maggioranza in virtù del disposto di cui al secondo comma dell'art. 1 Cost., secondo il quale la sovranità appartiene al popolo che la esercita attraverso il Parlamento». Il Presidente della Repubblica «può, quindi, sciogliere le Camere solo dopo la sfiducia votata dal Parlamento nei confronti del Governo oppure quando le Camere sono incapaci di esprimere un governo sorretto da una qualsiasi maggioranza, ma finché esiste un governo sorretto da una maggioranza il Presidente della Repubblica non può sciogliere le Camere».