2 ottobre 2025
Aggiornato 17:30

Stalking, ADOC: bene approvazione della legge

Negli ultimi 5 anni il 20% degli italiani è stato vittima di atti persecutori

E' stata approvato in Senato, con un accordo bipartisan, il Dl sicurezza contenente le norme contro lo stalking. Adoc soddisfatta della conversione in legge del decreto.

«Bene l'approvazione della legge sullo stalking - dichiara Carlo Pileri, Presidente dell'Adoc - avvenuta in un totale clima di accordo politico. Ora bisogna proseguire per la strada intrapresa, finora molto positiva, se si pensa che sono state arrestato per questo reato odioso oltre 40 persone.

Lo stalking è un problema serio e attuale, secondo i dati dell'Osservatorio nazionale stalking tra il 2002 e il 2007 circa il 20% degli italiani sono state vittime di atti persecutori. Basti pensare, inoltre, che lo sportello virtuale aperto dall'Adoc lo scorso mese ha già ricevuto centinaia di richieste di informazione e assistenza, fornita dai nostri operatori, avvocati e psicologi. Come Adoc, inoltre, riteniamo che lo stalking non si riferisce solamente all'ex fidanzato che tampina la sua vittima. Pensiamo alla diffusione di atti persecutori via cellulare, con l'invio di sms o telefonate, o attraverso siti web e social network come Facebook o MySpace.

Ma è persecuzione anche il furto di personalità, che può avere conseguenze gravi anche sul piano economico, o l'essere sommersi da valanghe di comunicazioni commerciali. Ricordiamo infine che ci si può rivolgere ai nostri esperti avvocati e psicologi attraverso un modulo da compilare sul sito www.adoc.org oppure inviando una mail a stalking@adoc.org. Gli utenti saranno contattati da nostri operatori in via assolutamente riservata. L'Adoc inoltre opererà con uno sportello sul territorio, a Perugia, dove sarà possibile fissare un appuntamento con gli esperti locali ed avere informazioni ed assistenza diretta.»

Queste le misure previste dalla legge che introduce lo stalking nella nostra normativa:

- Ergastolo: è la pena prevista per chi commette un omicidio a seguito di una violenza sessuale, di atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo, stalking.

- Custodia cautelare in carcere: è obbligatoria quando si è in presenza di gravi indizi di colpevolezza per i reati di omicidio e taluni fattispecie in materia sessuale (induzione alla prostituzione minorile, pornografia minorile, turismo sessuale, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo. Inoltre, é previsto l'arresto obbligatorio in flagranza nei casi di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo. Giro di vite anche sui benefici penitenziari per chi é condannato per delitti a sfondo sessuale: maggiori difficoltà di accedere al lavoro esterno, permessi premio e misure alternative alla detenzione.

- Patrocinio gratuito: le vittime del reato di violenza sessuale possono accedere al patrocinio gratuito a spese dello stato anche in deroga i limiti di reddito ordinariamente previsti dalla legge.

- Fondo sicurezza e fondo vittime violenza sessuale: in attesa dell'approvazione del ddl sicurezza vengono destinati 150 milioni di euro per il 2009 per le esigenze urgenti di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico. Altri 3 milioni di euro sono destinati al fondo nazionale contro le vittime di violenza sessuale e di genere da destinare al sostegno dei progetti di assistenza alle vittime.

- Stalking (atti persecutori): viene introdotto nel codice penale il reato di «atti persecutori», il cosiddetto stalking, per la cui sussistenza si richiede la ripetitività della condotta. In particolare, provocando «un perdurante stato di ansia o paura nella vittima ovvero a ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di una persona alla medesima legata da relazione affettiva ovvero da alterare le proprie abitudini di vita». La pena è la reclusione da 6 mesi a 4 anni (circostanze aggravante se si tratta del coniuge separato, divorziato o persona con la quale c'é stata una relazione affettiva). Infine, la pena sale da 1 a 6 anni quando il reato è commesso nei confronti di un minore, donna incinta o disabile. Il reato di stalking è punibile a querela della persona offesa che ha 6 mesi di tempo per presentarla. Il magistrato può procedere d'ufficio nel caso in cui la vittima sia un minore o una persona disabile.

- Ammonimento e divieto di avvicinamento: nel periodo che intercorre tra il comportamento persecutorio e la presentazione della querela, e allo scopo di dissuadere il reo da compiere nuovi atti, viene introdotta la possibilità per la persona offesa di avanzare al questore richiesta di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. Se il soggetto già ammonito commette reato di stalking la pena é aumentata. Il giudice può prescrivere all'imputato il divieto di avvicinarsi ai luoghi che la vittima frequenta abitualmente. Può anche impedire che l'imputato si avvicini ai luoghi frequentati da persone vicine o legate alla vittima e impedirgli di comunicare con loro con qualsiasi mezzo.

- Numero verde e misure di sostegno: le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia di reato di atti persecutori, hanno l'obbligo di fornire alla medesima tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio ed eventualmente metterla in contatto con tali strutture. Inoltre, presso il dipartimento delle pari opportunità viene istituito a favore delle vittime di stalking un numero verde nazionale, attivo 24 ore su 24, con compiti di assistenza psicologica e giuridica. Nonché di comunicare, nei casi di urgenza e su richiesta della vittima, gli atti persecutori alle forze dell'ordine.

- Videosorveglianza: ai fini della tutela della sicurezza urbana, i comuni sono autorizzati ad impiegare sistemi di videosorveglianza nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. I dati raccolti possono essere conservati fino al settimo giorno successivo alla loro rilevazione, salvo esigenze particolari di ulteriore conservazione.