Quirinale: Dl modificati e in scadenza minano potere verifica
Necessario emendamenti nei limiti imposti da natura straordinaria
ROMA - I decreti 'omnibus' e in scadenza non consentono al capo dello Stato «il pieno esercizio del suo potere di garanzia. Lo precisa una nota del Quirinale «in relazione alle indiscrezioni raccolte dalle agenzie di stampa in altri ambienti», nella quale si puntualizzano i contenuti della lettera scritta dal capo dello Stato Giorgio Napolitano ai presidenti del Consiglio, Silvio Berlusconi, del Senato Renato Schifani e della Camera Gianfranco Fini.
Nella lettera di Napolitano, riferisce la nota del Quirinale, «si rilevava, in particolare, che sottoporre al Presidente della Repubblica per la promulgazione, in prossimità della scadenza del termine costituzionalmente previsto, una legge che converte un decreto-legge notevolmente diverso da quello a suo tempo emanato, non gli consente l'ulteriore, pieno esercizio dei poteri di garanzia che la Costituzione gli affida, con particolare riguardo alla verifica sia della sussistenza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza sia della correttezza della copertura delle nuove o maggiori spese, ai sensi degli articoli 77 e 81 della Costituzione, per la necessità di tenere conto di tutti gli effetti della possibile decadenza del decreto in caso di esercizio del potere di rinvio ai sensi dell'art. 74 della Costituzione».
Inoltre, la nota del Colle precisa che «la lettera inviata dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, il 9 aprile ai Presidenti del Senato, della Camera, del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'Economia e delle Finanze, era riferita alla promulgazione della legge di conversione del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, in un testo ampiamente modificato nel suo contenuto e nel numero di articoli rispetto al decreto legge originariamente emanato».
«La lettera - prosegue il comunicato - riprendeva osservazioni già sottoposte fin dalla scorsa legislatura all'attenzione dei Presidenti delle Camere e del Governo sulla necessità che la emendabilità dei decreti-legge nel corso dell'iter di conversione si mantenga rigorosamente nei limiti imposti dalla natura straordinaria della fonte prevista dall'art. 77 della Costituzione e dello stesso procedimento parlamentare di conversione in legge, che deve concludersi nel termine inderogabile di 60 giorni, anche alla luce del possibile sindacato che la Corte Costituzionale ha recentemente ritenuto di esercitare in relazione a decreti convertiti in legge».