Individuazione e protezione delle «Infrastrutture critiche europee»
In vigore la direttiva 2008/114/CE
Il Consiglio dell'Unione europea ha disciplinato con la direttiva 2008/114/CE dell'8 dicembre 2008 la procedura per l'individuazione e la designazione da parte degli Stati membri delle Infrastrutture critiche europee (ECI) che si trovano sul loro territorio.
La direttiva, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 23 dicembre 2008 ed entrata in vigore il 13 gennaio scorso, definisce l'Infrastruttura critica' e l«Infrastruttura critica europea': la prima è 'un elemento, un sistema o parte di questo ubicato negli Stati membri che è essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale dei cittadini ed il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un impatto significativo in uno Stato membro...'; la seconda è 'un'infrastruttura critica ubicata negli Stati membri il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un significativo impatto su almeno due Stati membri...'.
Ciascuno Stato membro deve, dunque, individuare secondo la procedura indicata dalla direttiva le strutture presenti sul suo territorio che rispondono alla definizione di 'Infrastruttura critica europea' e designarle come tali, comunicandone l'esistenza agli altri Stati membri potenzialmente interessati da un evento che le riguardi.
Le Infrastrutture critiche possono essere danneggiate, distrutte o manomesse per una serie di cause, come atti di terrorismo, pirateria informatica, calamità naturali, incidenti o comportamenti dolosi, con conseguenze negative sia per la sicurezza e la salute della popolazione, sia su settori nevralgici della vita stessa dello Stato, come l'economia e la sicurezza tecnica.
Per proteggerle è, quindi, necessario limitarne ed isolarne al massimo i rischi di danneggiamento, e saper gestire le situazioni critiche. Per questo le ECI devono essere dotate di un Piano di sicurezza per gli operatori (PSO) sulla cui esistenza e sul cui costante aggiornamento lo Stato membro deve, secondo la direttiva, vigilare.