Le agevolazioni contributive per il superamento della soglia di esposizione all’amianto
L’esposizione superiore al valore di 0,1 fibre per centimetro cubo
Con la sentenza del 13 gennaio 2009, n. 498 la Sezione lavoro della suprema Corte di Cassazione ha stabilito che «il disposto dell’articolo 13, ottavo comma, della L. n. 257 del 1992, relativo all’attribuzione di un beneficio contributivo-pensionistico ai lavoratori esposti all’amianto per un periodo superiore a dieci anni, va interpretato nel senso che l’esposizione all'amianto ivi prevista è identificabile con un’esposizione superiore al valore di 0,1 fibre per centimetro cubo di cui all’articolo 24, terzo comma, del D.Lgs 277 del 91».
Nulla di nuovo dunque per la Cassazione rispetto alle soglie di esposizione stabilite sia dalla riforma del 2003 (Leggi n. 326 e n. 350 del 2003 ) che ha modificato la misura e la portata del beneficio contributivo previsto per i lavoratori esposti all’amianto la cui soglia di esposizione prevista ( dagli articoli 24 e 31 del D.Lgs 277 del 1991) nel valore di 0,1 fibre di amianto per centimetro cubo su otto ore al giorno.
Per l’Inps il superamento di questa soglia massimo è rilevante ai fini dell’attribuzione dell’agevolazione contributiva, soglia, poi, che ha trovato conferma non solo in molteplici precedenti di legittimità, ma anche nel D.Lgs. del 2006 che ha dato attuazione alla direttiva comunitaria sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all’esposizione di amianto.
Allora la Cassazione ha accolto il ricorso dell’Inps, rigettando le sentenze del Tribunale e della corte di Appello in quanto la nuova disciplina aveva confermato che anche prima era richiesta un’esposizione superiore ad una determinata soglia di legge.
Fatto e diritto
La Corte d'appello aveva condannato l’Inps e confermato la statuizione emessa dal Tribunale che aveva accolto la domanda di un dipendente contro l'INPS, intesa ad ottenere la rivalutazione dei contributi relativi al periodo di esposizione all'amianto.
In particolare la Corte d’Appello aveva negato in diritto la necessità del superamento di una determinata soglia di esposizione per ottenere il beneficio, assumendo che la soglia era stata introdotta solo dal D.L. n. 269 del 2003, art. 47, convertito in L. n. 326 del 2003 e dalla L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 132 e 133, le quali disposizioni, per previsione espressa, non erano applicabili ai giudizi in corso.
Contro tale sentenza l'Inps era ricorsa in Cassazione in quanto aveva lamentato che la Corte di Appello aveva interpretato il citato art. 13, comma 8, escludendo che esso faccia riferimento ai livelli di esposizione a rischio individuati dagli artt. 24 e 32 del D.Lgs. n. 277 del 1991
La decisione della Corte di Cassazione
Per la Cassazione il ricorso dell'Inps meritava accoglimento in quanto la Corte d'appello aveva aderito ad una interpretazione della normativa rilevante ai fini della decisione che è in contrasto con i principi ripetutamente affermati sulla materia dalla stessa Cassazione. Secondo la Corte di Cassazione «Il disposto dell'art. 13, ottavo comma della legge n. 257 del 1992 va interpretato nel senso che il beneficio pensionistico ivi previsto va attribuito unicamente agli addetti a lavorazioni che presentano valori di rischio per esposizione a polveri d'amianto superiori a quelli consentiti dagli artt. 24 e 31 del D.Lgs. n. 277/1991; nell'esame della fondatezza della relativa domanda, il giudice di merito deve accertare - nel rispetto dei criteri di ripartizione dell'onere probatorio - se l'assicurato, dopo aver provato la specifica lavorazione praticata e l'ambiente dove ha svolto per più di dieci anni (periodo in cui vanno valutate anche le pause «fisiologiche», quali riposi, ferie e festività) detta lavorazione, abbia anche dimostrato che tale ambiente ha presentato una concreta esposizione al rischio alle polveri di amianto con valori limite superiori a quelli indicati nel D.Lgs. n. 277 del 1991»
Per la Cassazione, in conclusione, la Corte di Appello aveva fatto applicazione di un erroneo principio di diritto e conseguentemente non aveva accertato se vi fosse stato, per il periodo minimo previsto dalla legge, l'esposizione all'amianto in misura superiore alla soglia in questione e dunque ha disposta per la cancellazione della sentenza impugnata, con rinvio della causa alla stessa Corte d'appello in diversa composizione, che dovrà attenersi al seguente principio di diritto: «Il disposto dell'art. 13, ottavo comma, della legge n. 257 del 1992, relativo all'attribuzione di un beneficio contributivo-pensionistico ai lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, va interpretato nel senso che l'esposizione all'amianto ivi prevista è identificabile con un'esposizione superiore al valore di 0,1 fibre per centimetro cubo di cui all'art. 24, terzo comma, del D.Lgs. n. 277/1991 (abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 257/2006)» ed espleterà, nell'ambito dei suoi poteri, tutti gli accertamenti opportuni al fine di verificare il superamento della suddetta soglia. Lo stesso giudice provvederà anche per le spese di questo giudizio di legittimità.
Allegato
Corte di Cassazione - Sezione lavoro - sentenza 13 gennaio 2009, n. 498