25 aprile 2024
Aggiornato 13:00
normative

Startup, anche la modifica dell'atto costitutivo si può fare online

Oltre alla costituzione, anche la modifca dell'atto potrà essere effettuata attraverso procedura semplificata

Startup, anche la modifica dell'atto costitutivo si può fare online
Startup, anche la modifica dell'atto costitutivo si può fare online Foto: Shutterstock

ROMA - Dalla polemica innescata lo scorso luglio tra notai tradizionali e startup innovative in merito alla procedura di costituzione della Srl online, di acqua sotto i ponti ne è passata. E meno male che, in questo caso, il ruolo del governo è stato decisivo nel propendere per la procedura semplificata, permettendo alle startup di risparmiare un po’ di soldini e reinvestirli nel progetto. Oggi il Ministero dello Sviluppo Economico fa un ulteriore passo in avanti e rende possibile alle startup costituitesi online con firma digitale anche di modificare il proprio atto costitutivo e statuto utilizzando la stessa procedura semplificata.

Anche la modifica dello statuto si può fare online
Per prima cosa ne possono beneficiare le 444 imprese che già si sono costituite online, oltre a quelle imprese che nel frattempo hanno beneficiato di questa semplificazione che, secondo i calcoli della Relazione Annuale 2016 del Ministro al Parlamento sugli effetti del cd. «Startup Act italiano», consente un risparmio stimato in circa 2mila euro. Mica bruscoletti se parliamo di una startup che ancora deve nascere e quindi svilupparsi. Il provvedimento porta quindi a completa attuazione l’art. 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, che consente quindi la pratica semplificata alle startup proprio con l’obiettivo di favorire e incentivare l’attività imprenditoriale. Al fine di consentire alle software house di adeguare i propri programmi alle disposizioni del decreto, le disposizioni in esso contenute acquistano efficacia a partire dal 22 giugno 2017.

Oltre 400 startup si sono costituite online
Malgrado i dubbi e le incertezze manifestate inizialmente, a costituirsi online tramite questa procedura al 31 marzo 2017, sono state complessivamente 404 (487 si si considerano quelle in corso di iscrizione e quelle non ancora ufficializzate). Un buon risultato che vede negli ultimi 3 mesi il picco maggiore, con ben 224 startup innovative iscritte nell’apposita sezione del Registro delle Imprese, di fatto il 39% di quelle che si sono iscritte nell’anno in corso. La Lombardia è la regione che detiene il maggior numero di iscrizioni (87), seguita dal Veneto (64) e dal Lazione (44). Guardando al capitale iniziale sottoscritto più dell’80% delle startup costituite in forma digitale ha un capitale compreso tra 5mila e 10mila euro. Più di 3 su 4 startup innovative neo-costituite operano nel macro-settore dei servizi alle imprese (309, 76,5%), una proporzione ancora superiore a quella già elevata registrata dalle startup innovative nel loro complesso (70,3%).

I vantaggi della nuova procedura
Gratuità: al netto delle imposte di registrazione fiscale dell’atto e dell’imposta di bollo, non sono previsti costi specifici legati alla creazione della nuova impresa, implicando un forte risparmio per gli imprenditori;
Disintermediazione: non è necessaria la presenza di una figura che verifichi l’identità dei sottoscrittori dell’atto, già assicurata dall’obbligo di utilizzo della firma digitale, e l’imprenditore viene responsabilizzato sulle scelte strategiche da prendere in fase di costituzione;
La possibilità per i contraenti di redigere e sottoscrivere l’atto costitutivo e lo statuto online mediante una piattaforma web dedicata, anche attraverso salvataggi successivi;
Il ricorso a un modello standard di atto costitutivo e di statuto, introdotto dal Decreto citato, che consente rapidità di compilazione e certezza del diritto ma, allo stesso tempo, risulta personalizzabile da parte dell’imprenditore;
Il formato elettronico elaborabile XML dell’atto, che consente di garantire fedelmente la conformità al modello standard, di eseguire una serie di controlli automatici sui dati compilati e di arricchire di nuove informazioni strutturate il Registro delle Imprese;
La volontarietà: gli imprenditori possono scegliere liberamente tra la procedura ordinaria mediante atto pubblico e la nuova modalità.