Cedolare secca: Confedilizia segnala prossimi adempimenti e scadenze
6 luglio 2011 (rispetto al precedente termine del 16 giugno), senza alcuna maggiorazione
ROMA - Confedilizia fa il punto sui prossimi adempimenti, e sulle relative scadenze, in materia di cedolare secca sugli affitti.
Anzitutto Confedilizia segnala che – con risoluzione n. 59/E – l’Agenzia delle entrate ha isti-tuito i tre codici tributo che dovranno essere usati per versare l’acconto e il saldo della cedolare.
In particolare, la cedolare va pagata indicando nel Modello F24 i seguenti codici:
• 1840 per la prima rata dell’acconto
• 1841 per la seconda rata dell’acconto e per l’acconto in un’unica soluzione
• 1842 per il saldo
Confedilizia ricorda che – per effetto del d.p.c.m. 12.5.’11 – i termini per i versamenti, in ac-conto e a saldo, da parte delle persone fisiche, risultanti dalla dichiarazione dei redditi nonché quelli relativi al versamento, in acconto e a saldo, della cedolare, sono stati differiti e sono quindi così determinati:
• 6 luglio 2011 (rispetto al precedente termine del 16 giugno), senza alcuna maggiorazione
• 5 agosto 2011 (rispetto al precedente termine del 18 luglio), maggiorando le somme da versare dello 0,40%
La risoluzione 59/E precisa che in sede di compilazione del Modello F24, i suddetti codici tributo devono essere esposti nella «Sezione Erario» in corrispondenza delle somme indicate nella colonna «importi a debito versati» indicando, quale «anno di riferimento», l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, espresso nella forma «AAAA». Il codice tributo 1842 è utilizzabile anche in corri-spondenza degli «importi a credito compensati».
La risoluzione delle Entrate aggiunge che per i codici tributo 1840 e 1842, in caso di versamento rateale, nel campo «rateazione/regione/prov./mese rif.» deve essere riportato il numero della rata nel formato «NNRR», dove «NN» rappresenta il numero della rata in pagamento e «RR» indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione, nel suddetto campo occorre indicare «0101».
Resta invece fissato al 6 giugno 2011 – ricorda Confedilizia – il termine per:
• registrare, anche ai fini dell’esercizio dell’opzione per la cedolare, i contratti con termine di re-gistrazione scadente tra il 7 aprile 2011 e il 6 giugno 2011
• regolarizzare le violazioni previste dall’art. 3, commi 8, 9 e 10, d.lgs. n. 23/’11, ai fini della non applicabilità delle nuove sanzioni.
- 19/08/2022 Tasse al 43% del Pil, in 15 anni 4 punti in più
- 24/06/2022 Superbonus, il Fisco chiede alle banche elevata sorveglianza contro le frodi
- 02/03/2022 Catasto, a un passo dalla crisi di governo: Lega e Forza Italia, «no» a Mario Draghi
- 01/07/2021 «Tagliare Irpef a classe media e la tassa sui capital gain». Via libera alla proposta delle Camere