Scudo fiscale, istruzioni per l’uso
In una circolare le risposte agli operatori
Pronte nuove indicazioni che sciolgono i dubbi degli operatori. Con la circolare 6/E di oggi, l’Agenzia delle Entrate torna a soffermarsi sullo scudo fiscale e detta il passo degli adempimenti per regolarizzare la propria posizione, fornendo ulteriori indicazioni rispetto al documento di prassi 3/E del 29 gennaio scorso.
Immobili sulla «strada di casa» - Per quanto riguarda il rimpatrio giuridico degli immobili e delle altre attività patrimoniali detenute all’estero tramite fiduciarie residenti, la circolare chiarisce che il contratto di amministrazione con queste società può anche avere durata illimitata. Il contribuente conferisce alla fiduciaria il mandato a compiere tutti gli atti giuridici di amministrazione dei beni, tra i quali, ad esempio, il versamento dell’imposta straordinaria, la locazione o la vendita del bene, l’esercizio dei diritti patrimoniali, il regolamento dei flussi finanziari, ecc., secondo le istruzioni dettate dal contribuente.
La società fiduciaria, dal canto suo, si impegna ad applicare e versare le ritenute alla fonte o le imposte sostitutive sui redditi che derivano dalle attività specificate nel contratto.
Inoltre, la circolare ricorda che anche il rimpatrio giuridico, eseguito cioè senza il trasferimento materiale del bene in Italia, tramite un intermediario italiano che formalmente ne gestisce le attività, esonera il contribuente dalla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi. Per tutta la durata del contratto, quindi, sia il contribuente sia l’intermediario sono esonerati dagli obblighi di monitoraggio fiscale.
Scudo, per l’adesione c’è riapertura dei termini e non proroga - La riapertura dei termini per aderire allo scudo fiscale chiude comunque le porte alle operazioni di rientro delle attività finanziarie e patrimoniali esportate o detenute all’estero concluse tra il 16 e il 29 dicembre 2009, che non sono quindi valide. Gli interessati possono effettuare gli adempimenti richiesti per il rimpatrio o la regolarizzazione a partire dal 30 dicembre 2009 e fino al 30 aprile 2010.
Imposta straordinaria, occhio alla deadline per il versamento - La circolare ricorda che l’imposta straordinaria dovuta per far emergere le attività detenute all’estero è pari al 6 per cento delle attività rimpatriate o regolarizzate, per le operazioni di emersione effettuate dal 30 dicembre 2009 al 28 febbraio 2010, mentre sale al 7 per cento per quelle effettuate dal 1° marzo al prossimo 30 aprile. In particolare, sul fronte delle scadenze, il 28 febbraio, pur cadendo quest’anno in un giorno festivo, resta comunque l’ultimo giorno utile per effettuare il versamento. E’ infatti impossibile far slittare il termine per il pagamento al primo giorno lavorativo successivo, dal momento che in questo caso non si tratta di un versamento di somme all’Erario.
Ostacoli all’emersione segnalabili in anticipo - I tecnici delle Entrate pongono l’accento anche sulle eventuali cause che ostacolano le operazioni di emersione, precisando che gli impedimenti oggettivi si possono segnalare già alla data del 28 febbraio 2010, senza ridursi necessariamente alla scadenza del 30 aprile 2010, restando comunque ferma al 6 per cento la misura dell’imposta straordinaria. In ogni caso, gli ostacoli al rimpatrio o regolarizzazione vanno rimossi entro il 31 dicembre 2010, data entro cui le operazioni di emersione devono essere definitivamente concluse.
Il testo completo della circolare n. 6/E è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate
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