29 marzo 2024
Aggiornato 08:00
Tasse & ICI

Ultima settimana per il pagamento del saldo ICI

Su Internet Guida pratica e programma per il calcolo on-line di Confedilizia

ROMA - Entro mercoledì prossimo, 16 dicembre (salvo differenti termini stabiliti dai Co-muni), deve essere effettuato il versamento della seconda rata dell’imposta comunale sugli immobili dovuta per il 2009.
Lo ricorda la Confedilizia, segnalando che sul proprio sito Internet (www.confedilizia.it) sono disponibili due strumenti di pratica utilità per un corretto a-dempimento dell’obbligo: una Guida con le principali regole da tenere presenti in occasione del versamento dell’imposta ed un programma per il calcolo on-line dell’importo dell’Ici da versare.

Dallo scorso anno – come noto – è prevista l’esclusione dall’Ici delle unità im-mobiliari adibite ad abitazione principale (nonché di quelle ad essa assimilate), ma re-stano soggette all’imposta – anche se adibite ad abitazione principale – le unità immo-biliari di categoria catastale A/1 («Abitazioni di tipo signorile»), A/8 («Abitazioni in ville») e A/9 («Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici»). Ad essere soggetti all’imposta sono poi tutti gli immobili abitativi diversi da quelli adibiti ad abitazione principale (concessi in locazione, utilizzati come «seconde case» ecc.) nonché tutti gli immobili non abitativi (uffici, negozi ecc.).

Il versamento dell'imposta complessivamente dovuta – ricorda l’Organizzazione della proprietà immobiliare – è previsto in 2 rate: la prima doveva essere pagata entro il 16 giugno scorso ed era pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base di aliquote e detrazioni del 2008; entro il 16 dicembre deve essere pagata la seconda rata, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla base di aliquote e detrazioni stabilite per il 2009 (era possibile anche scegliere di versare l'imposta per tutto l'anno in unica soluzione, entro il 16 giugno, in questo caso applicando aliquote e detrazioni valide per il 2009).

In caso di mancato versamento entro il 16 dicembre, è possibile – se si paga en-tro il 15 gennaio 2010 – applicare la sanzione ridotta pari al 2,5% dell’imposta dovuta, più gli interessi. Se si paga entro un anno, si applica invece la sanzione del 3%. Tra-scorso un anno, il «ravvedimento» non è più possibile e la sanzione è pari al 30%.