Lavoratori italiani all’estero, alcuni chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
Emersione di attività detenute all’estero. Articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito
ROMA - I dipendenti di ruolo pubblici in servizio all'estero non sono tenuti all'osservanza dell'obbligo sul monitoraggio (compilazione del modulo RW) relativamente ai depositi e ai conti correnti detenuti presso banche estere per l'accredito degli emolumenti. I lavoratori dipendenti transfrontalieri e i dipendenti di imprese multinazionali che lavorano all’estero sono, invece, tenuti agli obblighi di monitoraggio relativamente ai depositi e ai conti correnti detenuti presso banche estere per l'accredito degli emolumenti.
Tuttavia, tenuto conto che si tratta di disponibilità all'estero derivanti da redditi assoggettati a tassazione alla fonte e che, quindi, la mancata compilazione del modulo RW non intende ostacolare l'azione di controllo dell'Amministrazione finanziaria, questi soggetti possono regolarizzare la propria posizione fino al 2008 presentando una dichiarazione dei redditi integrativa completa del modulo RW pagando una sanzione minima pari a 26 euro.
Sono questi i nuovi chiarimenti in materia di scudo fiscale forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 48/E pubblicata oggi.
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