1 maggio 2024
Aggiornato 02:00

Fisco – contribuenti, pace a più vie

I chiarimenti delle Entrate sulle novità introdotte dal dl anticrisi e dalla manovra d’estate

Fare pace con il fisco conviene. Con il varo della «manovra d’estate», e con il decreto «anticrisi», sono infatti aumentate le chance per i contribuenti di chiudere eventuali vertenze con il fisco, senza dover percorrere, necessariamente, la strada del contenzioso. In particolare, con la Circolare 4/E, pubblicata oggi, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito ai contenuti ed all’ambito applicativo del nuovo istituto deflativo della «Definizione dell’accertamento mediante adesione ai contenuti dell’invito a comparire» (art. 27, dl 185/2008).

Questo istituto, che riguarda tutti i soggetti e tutte le imposte dirette ed indirette, collocandosi all’interno del decreto legislativo 218 del 1997, contribuisce ad ampliare le ipotesi di definizione concordata della pretesa tributaria, rendendo di fatto possibile un’eventuale soluzione in una fase antecedente il contraddittorio, e completando così l’evoluzione degli istituti definitori intrapresa con l’introduzione dell’adesione ai processi verbali di constatazione.

Le novità - In base alle nuove norme, come chiarito dalla Circolare, il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell’invito a comparire mediante comunicazione al competente Ufficio e versamento delle somme dovute entro il 15° giorno antecedente la data fissata per la comparizione. In caso di adesione, la misura delle sanzioni applicabili è ridotta ad un ottavo e, in ipotesi di rateizzazione delle somme dovute, il pagamento avviene senza presentazione delle garanzie.

Nel caso degli inviti derivanti dagli studi di settore, inoltre, viene previsto un limite alla ulteriore attività accertatrice degli Uffici, ma solo nelle ipotesi in cui non si riscontri infedeltà nella compilazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.

«Definizione per acquiescenza», sanzioni ridotte - Infine, la Circolare fornisce chiarimenti in merito alle modifiche introdotte in riferimento alla disciplina della «Definizione per acquiescenza». Per effetto di tale modifica, la sanzione irrogata è ridotta ad un ottavo nell’ipotesi di acquiescenza all’avviso di accertamento o liquidazione non preceduto dall’invito a comparire.

Allegato:
Agenzia delle Entrate circolare 4E (PDF)