Acquisti da aziende in Paesi “black list”
L’effettivo interesse economico va sempre provato
L’effettivo interesse economico alla base di un acquisto da un Paese «black list» deve essere provato in fase di accertamento o, a scelta, tramite interpello in via preventiva, anche da parte dei contribuenti che svolgono le operazioni elencate nella risoluzione n. 127 del 2003 per il settore armatoriale. Con la prima circolare del 2009, l’Agenzia delle Entrate fa il punto sulla disciplina dell’indeducibilità dei costi derivanti da operazioni con imprese domiciliate negli Stati a regime fiscale privilegiato, anche alla luce delle novità introdotte dal collegato alla Finanziaria 2007 e delle modifiche - non ancora in vigore - apportate dalla Finanziaria 2008.
In particolare, la Finanziaria 2008 stabilisce che sono indeducibili le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni con imprese residenti o localizzate in Stati diversi da quelli individuati in un’apposita lista, che sarà contenuta in un decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze. Questa disposizione sarà applicabile a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.
Il semplice fatto che la risoluzione n. 127 contempli un elenco di operazioni che, per il particolare settore di attività, sono state considerate, «in via generale ed astratta», portatrici di un interesse economico, non implica dunque che i contribuenti interessati siano sollevati dall’onere di provare, con riferimento ai casi concreti, la sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma.
Il testo completo della circolare è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Inoltre, su FiscoOggi.it sarà pubblicato un articolo di presentazione.
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