20 aprile 2024
Aggiornato 04:30
Corte di Cassazione - Sezione lavoro - sentenza del 7 gennaio 2009, n. 54

Dirigenti ministeriali: Gli istituti della reggenza e della sostituzione

Il CCNL per la vacanza del posto dirigenziale esclude la reggenza

Con la sentenza del 7 gennaio 2009, n. 54 la Sezione lavoro della suprema Corte di Cassazione ha stabilito che il profilo lavorativo relativo alla posizione economica C3, di cui all'allegato A del CCNL del Comparto Ministeri, non ricomprende tra le proprie funzioni l'espletamento di quelle di reggenza della superiore posizione lavorativa dirigenziale per vacanza del relativo posto, atteso che - in base al principio di cui all'art. 1362 cod. civ., secondo cui il principale strumento interpretativo della volontà delle parti è costituito dalle parole ed espressioni del contratto - deve ritenersi che i contraenti, omettendo l'indicazione della reggenza tra le mansioni proprie della qualifica della posizione economica C3, abbiano inteso consapevolmente escludere tale figura dalla relativa declaratoria.

Dunque tale reggenza presuppone la vacanza della titolarità dell’ufficio dirigenziale, mentre la sostituzione è prevista solo temporaneamente per il caso di assenza o impedimento del titolare dell’ufficio superiore.
Per la Cassazione la corretta interpretazione dell’allegato A del CCNL Comparto ministeri sottoscritto il 16.2.1999, laddove, in relazione al personale appartenente all’Area C - posizione economica C3 - in merito alle «Caratteristiche professionali di base» così dispone: «Lavoratori che, per le specifiche professionalità, assumono temporaneamente funzioni dirigenziali in assenza del dirigente titolare».

Fatto e diritto
Un dipendente del Ministero delle Finanze addetto all'Agenzia delle Entrate di Udine con la qualifica di capo-area si era rivolto al Tribunale lamentando di essere stato inquadrato in area C, al livello apicale, e cioè in corrispondenza al cessato livello IX della carriera direttiva e di avere per più di 6 anni ricevuto il conferimento in via temporanea di compiti dirigenziali, in assenza di un titolare, presso la divisione I affari giuridici.
Inoltre lamentava che doveva essergli riconosciuta la retribuzione dirigenziale avendo egli svolto appieno le relative mansioni ma percependo solo la retribuzione di posizione di dirigente ma non quella «base». E quindi chiedeva la condanna ed il riconoscimento dell'intero trattamento economico all’Amministrazione finanziaria per il periodo di oltre un anno e mezzo previsto dal CCNL con la condanna al pagamento di quanto richiesto.
Il primo giudice accoglieva la domanda, ma la Corte d'appello accoglieva parzialmente l'appello ed, in parziale riforma della impugnata sentenza, dichiarava che solo dalla entrata in vigore del contratto collettivo del 1999 il dipendente aveva diritto alle differenze retributive rivendicate e condannava il Ministero a pagare tali somme con gli interessi legali dal dovuto al saldo, confermando nel resto la decisione appellata e compensava le spese del giudizio.
Nel pervenire a tale conclusione la Corte d’Appello aveva osservato che il CCNL del comparto Ministeri (entrato in vigore il 6 febbraio 1999, e con il quale erano state delineate le mansioni dei lavoratori inquadrati nella posizione economica C3) posto a raffronto con l'art. 20 del d.p.r. n. 266 del 1987 - descrittivo delle mansioni del personale inquadrato nella ex nona qualifica (posizione C3) - portava ad escludere che, a seguito dell'entrata in vigore del suddetto contratto, tra le mansioni del personale C3 potesse essere annoverata ancora l'ipotesi di reggenza d'ufficio, invece inclusa espressamente tra i compiti attribuiti in precedenza al personale ex nona qualifica, prevedendo infatti il contratto collettivo solo il temporaneo svolgimento di funzioni dirigenziali nella ipotesi di assenza del titolare.
Avverso tale sentenza l'Agenzia ed il Ministero propongono ricorso in Cassazione.
In particolare per l’amministrazione finanziaria l’inciso «assumono temporaneamente funzioni dirigenziali in assenza del dirigente titolare» comprende, quali mansioni tipiche della posizione economica C3, tutte le ipotesi di assenza del dirigente anche in considerazione del carattere non tecnico della nozione di assenza, che consente di riferire alla suddetta espressione sia l’ipotesi in cui il dirigente sia assente in quanto impedito sia l’ipotesi in cui sia assente in quanto non ancora nominato.

La decisione della Corte di Cassazione
Secondo la Cassazione il profilo lavorativo relativo alla posizione economica C3, di cui all'allegato A del CCNL del Comparto Ministeri, non ricomprende tra le proprie funzioni l'espletamento di quelle di reggenza della superiore posizione lavorativa dirigenziale per vacanza del relativo posto, atteso che - in base al principio di cui all'art. 1362 cod. civ., secondo cui il principale strumento interpretativo della volontà delle parti è costituito dalle parole ed espressioni del contratto - deve ritenersi che i contraenti, omettendo l'indicazione della reggenza tra le mansioni proprie della qualifica della posizione economica C3, abbiano inteso consapevolmente escludere tale figura dalla relativa declaratoria
I giudici di legittimità hanno nell'occasione specificato che il mancato riferimento alla reggenza è tanto più evidente se si pone a raffronto la declaratoria della posizione economica C3 con la declaratoria della corrispondente declaratoria della nona qualifica funzionale contenuta nell'art. 20 del d.p.r. 8.5.1987 n. 266 (ora dichiarato inapplicabile dall'art. 39 del CCNL), secondo cui il personale della nona qualifica «sostituisce il dirigente in caso di assenza od impedimento» ed «assume la reggenza dell'ufficio in attesa della destinazione del dirigente titolare», specificando altresì che il silenzio della norma contrattuale in esame sulla reggenza non può essere superato facendo rientrare la «reggenza» nella «sostituzione», quest'ultima espressamente prevista dalla declaratoria, trattandosi di istituti diversi, in quanto la reggenza presuppone la vacanza della titolarità dell'ufficio dirigenziale, mentre la sostituzione è prevista solo temporaneamente per il caso di assenza o impedimento del titolare dell'ufficio superiore .
Sono quindi stati rigettati i ricorsi sia quello principale che quello incidentale con il quale il dipendente aveva chiesto il pagamento delle differenze retributive non solo per il periodo successivo alla entrata in vigore del contratto collettivo del 1999 ma per l’'intero periodo.

Allegato
Corte di Cassazione - Sezione lavoro - sentenza del 7 gennaio 2009, n. 54