20 aprile 2024
Aggiornato 03:30
Importante pronuncia giurisprudenziale

Bond Cirio: nullità degli ordini d’acquisto per difetto di contratto-quadro

Il Tribunale di Parma ha emesso sentenza a favore di una coppia di risparmiatori, associati Confconsumatori, che avevano acquistato bond Cirio

PARMA – Importante pronuncia giurisprudenziale, una delle prime in Italia, dal Tribunale di Parma che ha emesso sentenza a favore di una coppia di risparmiatori, associati Confconsumatori, che avevano acquistato bond Cirio.
Il Giudice ha dichiarato la nullità degli ordini di acquisto di obbligazioni Cirio, condannando la Banca venditrice alla restituzione di quanto pagato e degli interessi maturati.

La decisione è stata motivata dal fatto che il contratto-quadro era stato sottoscritto nel 1995; nel 1998 era seguita l’entrata in vigore della nuova normativa per l’intermediazione finanziaria (Testo Unico Finanziario- T.U.F.) che richiedeva una nuova scrittura del contratto-quadro nelle forme e nei contenuti da essa fissati. Ciò non era avvenuto, e gli ordini d’acquisto impartiti nel 2001, non essendo assistiti da un contratto-quadro valido, dovevano essere dichiarati nulli.

«Trattasi di una sentenza fondamentale,» – dichiara l’avv. Giovanni Franchi, legale Confconsumatori che ha seguito la vicenda – «richiamabile per qualsiasi investimento, non soltanto per quelli aventi ad oggetto bond Cirio. La decisione è importantissima, perché, secondo la stessa, i contratti generali d’investimento sottoscritti prima del 1° luglio 1998 dovevano essere rinnovati in conformità alle nuove norme del T.U.F.; diversamente dovevano ritenersi contrari alle disposizioni imperative dell’ordinamento, ai sensi dell’art. 1418 del Codice civile, con conseguente nullità, secondo l’art. 23 T.U.F., di tutti i successivi contratti di acquisto, in quanto stipulati in assenza di quel contratto prescritto dalla legge a pena d’invalidità.»