4 maggio 2024
Aggiornato 11:30
INPS, Circolare del 7 gennaio 2009, n. 2

Limiti di reddito familiare 2009 per corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione

Disposizioni applicabili anche ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti

Con circolare del 7 gennaio 2009, n. 2 l'INPS ha reso noto che dal 1° gennaio 2009 sono stati rivalutati i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, nonché i limiti di reddito mensili per l’accertamento del carico ai fini dei diritto ai medesimi assegni.

Per l’Inps tali disposizioni trovano applicazione nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, e cioè nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).
Nei confronti dei predetti soggetti (al pari di quelli cui si applica la normativa concernente l'assegno per il nucleo familiare), la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.

Gli importi delle prestazioni sono:
- Euro 8,18 mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli coltivatori diretti per i figli;
- Euro 10,21 mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi per il coniuge e i figli.

Allegato
INPS, Circolare del 7 gennaio 2009, n. .2