Credito di imposta per le assunzioni nel mezzogiorno nel 2008
Non opera più la condizione sospensiva dell'autorizzazione dell'Unione europea
ln risposta all’interpello avanzato dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati per conoscere il parere sul diritto al credito di imposta per le assunzioni nel mezzogiorno in soprannumero rispetto alla forza occupata nel 2007, il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, con Nota del 23 dicembre 2008, n. 61 ha chiarito che tale credito d’imposta è rivolto alle assunzioni intervenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008 ed opera fin dal momento dell'assunzione non operando più la condizione sospensiva dell'autorizzazione dell'Unione europea.
Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, Nota del 23 dicembre 2008, n. 61
Oggetto: art. 9 D.Lgs. n. 124/2004 - credito d'imposta per assunzioni a tempo indeterminato di cui all'art. 2, comma 539, della L. n. 244/2007.
Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati ha avanzato richiesta d'interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla possibile efficacia retroattiva del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'art. 2, comma 539, della L. n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008).
In particolare, si chiede se il riconoscimento di tale credito, previsto per le assunzioni effettuate in soprannumero rispetto all'anno 2007 nelle regioni dell'Italia meridionale ed insulare, possa operare con efficacia ex tunc, ossia sin dal primo giorno dell'assunzione, qualora questa sia successiva al 1° gennaio 2008 (data di entrata in vigore della citata Legge Finanziaria).
Al riguardo, acquisito il parere dell'Agenzia delle Entrate, si rappresenta quanto segue.
L'art. 2, comma 539, della L. n. 244/2007 prevede un bonus, sotto forma di credito d'imposta, a favore dei datori di lavoro che nelle regioni della Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise incrementano rispetto all'anno 2007 il numero dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008.
Il suddetto beneficio è concesso per gli anni 2008, 2009 e 2010 ed è pari ad euro 333 al mese per ciascun nuovo lavoratore assunto, ovvero ad euro 416 nel caso di assunzione di donne rientranti nella definizione di «lavoratore svantaggiato», di cui all'art. 2, lett. f), punto XI del regolamento CE n. 2204/2002.
Si precisa, altresì, che l'efficacia del bonus era originariamente subordinata (comma 548 del citato articolo), all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della CE.
Tutto ciò avrebbe implicato l'efficacia retroattiva dal giorno dell'avvenuta assunzione, se successiva al 1° gennaio 2008, del riconoscimento del suddetto credito d'imposta, essendo la stessa, come detto, subordinata al verificarsi di una vera e propria condicio iuris.
Sennonché, l'art. 37 bis, comma 2, della L. n. 31/2008, di conversione del D.L. n. 248/2007 (cd. mille-proroghe), ha modificato il comma 539 dell'art. 2 della L. n. 244/2007, disponendo che il credito d'imposta in questione sia concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento CE n. 2204/2002 ed ha contestualmente abrogato il comma 548.
Alla luce delle suddette modifiche, pertanto, il credito d'imposta in questione è divenuto erogabile automaticamente, senza necessità di domande di autorizzazione da parte datoriale solo a seguito del vaglio dell'Unione Europea.
Ne consegue che il diritto al sopraindicato beneficio opera già al momento dell'assunzione (se successiva al 1° gennaio 2008), salvo eventuali controlli successivi da parte dell'amministrazione erogante in merito alla sussistenza delle condizioni di cui al comma 543 e/o alle ipotesi di decadenza di cui al successivo comma 545.
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