12 marzo 2026
Aggiornato 11:39
Corte di Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 12 febbraio 2008, n. 3320

Lavoro giornalistico: Lavoro autonomo o subordinato?

Elementi indiziari l'osservanza dell’orario, la continuità della prestazione, l'inserimento nell'organizzazione aziendale

Con sentenza del 12 febbraio 2008, n. 3320 la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha stabilito che il lavoro giornalistico può essere svolto sia con il vincolo della subordinazione che autonomamente e se il collaboratore di un giornale gode di una certa libertà di movimento non significa che non sussista un vincolo di subordinazione.
Per capire se allora un rapporto di lavoro giornalistico sia svolto nella forma della subordinazione devono ricorrere i requisiti della continuità della prestazione, della responsabilità di un servizio e del vincolo di dipendenza, e cioè qualora si sia in presenza dello svolgimento di un'attività non occasionale, rivolta ad assicurare le esigenze informative riguardanti uno specifico settore, la sistematica redazione di articoli su specifici argomenti e di rubriche, e la persistenza, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, dell'impegno di porre la propria opera a disposizione del datore di lavoro, in modo da essere sempre disponibile per soddisfarne le esigenze ed eseguirne le direttive.

Invece potrà essere considerato come autonomo il lavoro giornalistico in cui non sia ravvisabile il vincolo della subordinazione.
In tal caso le prestazioni devono essere singolarmente convenute e retribuite in base a distinti contratti che si succedono nel tempo, o nel caso in cui siano concordate singole, anche se continuative, tali prestazioni devono essere concordate con una serie di incarichi professionali.
Per la Cassazione nel caso in esame, il rapporto di lavoro giornalistico può essere qualificato subordinato solo quando, in base alla valutazione globale degli elementi indiziari prospettati, quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione, l'inserimento nell'organizzazione aziendale.

Fatto e diritto
Un dipendente della famosa testata romana «il Corriere dello Sport» aveva chiesto il riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato avendo prestato la propria collaborazione come giornalista per un certo periodo con ogni consequenziale pronuncia di carattere economico.
La società convenuta contestava la fondatezza della domanda in quanto il giornalista non era iscritto all'albo dei giornalisti o dei pubblicisti e quindi difettava comunque il requisito della collaborazione continuativa ed esclusiva, nonché della subordinazione.
Il Pretore respingeva la domanda attrice, non ritenendo provato il rapporto di lavoro subordinato in quanto il giornalista aveva svolto attività anche per altre redazioni, non era tenuto ad un orario di lavoro, forniva gli articoli sulla base di una direttiva generale impartita ad inizio stagione.
Allora il giornalista si rivolgeva alla Corte d’Appello.
La Corte d’Appello nel chiarire la differenza tra il redattore ed il collaboratore fisso, data non già dai contenuti dell'attività svolta, ma dalla quotidianità della prestazione, nonché dall'osservanza di un orario, il tutto nei limiti compatibili con la specialità del rapporto, quando non esiste una redazione decentrata, nè ufficio di corrispondenza ed il giornalista deve operare in modo continuativo anche alla trasmissione delle notizie, sulla base di tali principi, tenuto conto che l'attore risulta iscritto nell'elenco dei pubblicisti, esaminate le varie deposizioni, il Tribunale perviene a conclusioni opposte a quelle fatte proprie dal Pretore: risulta una collaborazione continuativa con un compenso pari a quello del corrispondente, avente ad oggetto la redazione di articoli nel settore sportivo;
Così il Tribunale ha ravvisato nella specie una collaborazione fissa tale da integrare gli estremi del rapporto di lavoro subordinato, anche se non ha ravvisato per il ricorrente la veste di «redattore».
E comunque ciò ha comportato il riconoscimento del trattamento economico e normativo corrispondente a quello di «collaboratore fisso» e, dalla data di iscrizione all'albo dei pubblicisti, anche la qualifica.
in punto di trattamento economico, la sentenza -pur favorevole al C. - non produce effetti sostanziali, risultando che quando percepito di fatto durante il rapporto è sufficiente a compensare l'attore di quanto gli spetta come collaboratore fisso.
Per la Corte di Appello la subordinazione richiede la continuità della prestazione, l’analisi de suo contenuto, la qualifica di pubblicista,
Allora a srl. Corriere dello Sport ha proposto ricorso in Cassazione

La decisione della Corte di Cassazione
Anche per la Cassazione il Tribunale si è fatto carico di stabilire se quanto percepito di fatto dall'attore nella veste di collaboratore autonomo fosse pari o inferiore quanto il medesimo avrebbe avuto diritto di percepire qualora fosse stato considerato come collaboratore fisso.
Nel compiere tale operazione, correttamente il giudice di merito ha ritenuto che le voci denominate come rimborso spese, non risultando commisurate ad esborsi effettivi e singolarmente giustificati, avessero natura forfettaria e quindi retributiva.
Per la Cassazione trattasi di accertamento in fatto, che non appare possibile sottoporre a sindacato in sede di legittimità, non risultando che i rimborsi avvenissero « a pié di lista».
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del grado.
Dunque per la Cassazione nel caso in esame, il rapporto di lavoro giornalistico può essere qualificato subordinato solo quando, in base alla valutazione globale degli elementi indiziari prospettati, quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione, l'inserimento nell'organizzazione aziendale.

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